Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)
5.3 Utilizzazione e comunicazione dei dati
Questa sezione è stata riveduta radicalmente in seguito alla modifica dell’articolo 10
capoverso 3bisLStat. L’UST intende semplificare la comunicazione dei dati e, parallelamente, adattare il livello di sicurezza in funzione del grado di protezione dei dati richiesto.
I dati individuali del REA sono dati sugli edifici e sulle abitazioni iscritti nei registri. Si tratta di dati grezzi, che evolvono continuamente e non sono omogenei per l’intero territorio:
dipendono infatti da come procede l’aggiornamento presso i vari servizi di rilevazione
regionali. Contengono discrepanze e sono lacunosi, a differenza dei dati statistici, che sono completi e coerenti per il giorno di riferimento.
La sezione 3 dell’ordinanza disciplina i principi della comunicazione dei dati del REA in modo chiaro, tenendo conto della cornice definita all’articolo 10 capoverso 3bisLStat. La sezione 3 riguarda tutti i dati registrati nel REA, indipendentemente dalla fonte da cui sono stati
registrati. L’ordinanza tiene conto del bisogno di protezione dei dati e permette di non
pubblicare dati che sono sì iscritti nel REA, ma non possono essere pubblicati in un sistema terzo, in particolare se tale sistema è una fonte di dati del REA secondo l’articolo 9.
Facciamo un esempio: la versione esposta pubblicamente del progetto non contiene
informazioni sul costo di un progetto di costruzione. Questa informazione è quindi riservata all’amministrazione e per questo motivo all’interno del REA federale è inserita nel livello B (dati accessibili in misura limitata).
Articolo 14
Il REA serve a creare set di dati di base relativi agli edifici e alle abitazioni, partendo da quali l’UST possa produrre le sue statistiche o estrarre campioni. L’esistenza del REA è
giustificata già solo da questo impiego. In realtà, il REA svolge un ruolo fondamentale per le strategie definite nei progetti di ammodernamento della statistica (LArRa e censimento della popolazione), segnatamente per la formazione delle economie domestiche (quali unità statistiche) e per la geolocalizzazione delle rilevazioni statistiche.
Articolo 15
L’utilizzazione dei dati del REA per scopi di statistica, ricerca e pianificazione da parte di altri servizi della statistica pubblica (servizi cantonali e comunali) nonché di centri di ricerca della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni è un principio collaudato, che viene mantenuto. Per questo utilizzazione è accessibile la totalità delle informazioni disponibili in base al catalogo delle caratteristiche. L’estensione territoriale è sempre limitata alla sfera di
competenza del servizio interessato. Un Cantone può quindi accedere unicamente ai dati relativi al proprio territorio.
Per consentire anche ad altri servizi pubblici (pubbliche amministrazioni, istituti di diritto pubblico e terzi incaricati da una pubblica amministrazione) di svolgere anche compiti
statistici, di ricerca e di pianificazione e di facilitare loro l’esecuzione dei propri compiti legali, l’UST può concedere loro l’accesso ai dati dei livelli di autorizzazione A e B di cui all’allegato
1. Questa comunicazione di dati per scopi che non si riferiscono a persone è conforme alla LStat.
Come già menzionato in apertura, il REA serve anche come fonte d’informazione preziosa e indispensabile per l’esecuzione di compiti legali da parte della pubblica amministrazione o di terzi, ad esempio dei Comuni per stilare l’inventario delle abitazioni secondo l’articolo 4 LASec o di swisstopo per compilare e aggiornare l’elenco degli indirizzi secondo l’ordinanza sui nomi geografici (ONGeo). L’articolo semplifica la regolamentazione della messa a
12 rapportexplicatif_it /