Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 17 pagine
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Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)
disposizione dei dati appunto per questi bisogni, che esulano dall’ambito della statistica pubblica.
I dati possono anche essere ordinati a pacchetto. L’UST mette a disposizione servizi
asincroni, con invii che possono contenere molti dati.
L’ordinanza suddivide i dati in dati del livello A, pubblicati su un portale Internet e accessibili senza identificazione dell’utilizzatore (art. 16), e dati del livello B, accessibili in misura limitata e unicamente in seguito a una domanda formale. Tale domanda consente di identificare l’utilizzatore, in modo da poter definire i suoi diritti di accesso. Con l’introduzione di servizi in linea per partner identificati e autorizzati (livelli A e B), l’UST si prefigge di ottimizzare e semplificare la procedura. Ogni domanda di accesso deve essere presentata mediante un formulario online o per iscritto. In caso di approvazione è trasmesso un identificatore
dell’utilizzatore e predisposto un accesso protetto, che consente la messa a disposizione dell’informazione in base al livello di autorizzazione definito.
I dati possono essere utilizzati unicamente per lo scopo per cui sono stati forniti.
Gli uffici delle costruzioni hanno comunque accesso a tutti i dati relativi al loro territorio,
essendo tenuti a iscriverli nel REA.
Il capoverso 6 consente ai servizi autorizzati menzionati di comunicare autonomamente dati del REA, conformemente allo loro legislazione. La cornice giuridica definita dalla presente ordinanza va tuttavia rispettata. Il fatto che tali servizi non debbano però passare
sistematicamente attraverso l’UST semplifica il processo. I Cantoni che possono fondarsi su disposizioni giuridiche cantonali per la comunicazione dei dati relativi al loro territorio
possono quindi agire autonomamente. Se invece mancano basi giuridiche cantonali e il Cantone si fonda esclusivamente sulle disposizioni dell’OREA, deve coordinare questo compito con l’UST. In tal caso spetta all’UST decidere e definire le condizioni di accesso.
Articolo 16
L’accesso ai dati del livello A, disponibili su Internet, non è limitato, ma soggetto a richieste individuali. I dati, pertanto, non sono disponibili sotto forma di elenchi. Sono pubblicati attraverso due metodi, senza restrizioni all’utilizzazione:
- l’UST pubblica queste informazioni su un portale Internet, su cui è possibile effettuare interrogazioni individuali;
- l’UST trasmette gli indirizzi degli edifici e gli elenchi delle vie del REA a swisstopo, che ha il mandato giuridico di fornire servizi standard relativi a questi dati (secondo l’ONGeo).
Articolo 17
I dati del REA sono per legge destinati all’uso a fini statistici, di ricerca, di pianificazione o per l'esecuzione di compiti legali. Pertanto il commercio di tali dati è in ogni caso escluso.
Articolo 18
Sono riscossi emolumenti solo per le richieste che presuppongono un’elaborazione
individuale. I dati di per sé non sono soggetti a emolumenti.
Nel 2015 l’UST ha trasmesso dati a oltre 100 servizi autorizzati e riscosso, conformemente alle modalità dell’OREA del 31 maggio 2000, emolumenti per un importo inferiore a 1000 franchi. I costi dell’attività amministrativa necessaria superano ampiamente l’importo
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