Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 17 pagine
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Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)
costruzioni. Essa consente tuttavia di rendere più coerente la base giuridica per la
registrazione dei dati in funzione delle procedure amministrative che portano all’inscrizione o alla mutazione di un’informazione nel REA. Normalmente, ogni atto degli uffici delle
costruzioni scatta in seguito a una domanda di autorizzazione edilizia e a sua volta porta all’iscrizione del progetto in questione nel REA.
In alcuni Cantoni, la procedura di autorizzazione edilizia è gestita mediante sistemi
elettronici. In questi Cantoni, la trasmissione di informazioni tra questi sistemi e il REA è possibile già oggi. Questa evoluzione positiva è prevista nella maggior parte dei Cantoni. Si tratta anche di una misura che consente di evitare una doppia iscrizione di informazioni da parte degli uffici delle costruzioni.
Le nuove disposizioni dell’ordinanza riducono il grado di dettaglio delle informazioni sugli oggetti da registrare menzionati. Ha più senso indicare nell’ordinanza solo il tipo di
informazioni da registrare e definire i dettagli relativi a ogni tipo d’informazione nel catalogo delle caratteristiche, in particolare per i seguenti motivi di leggibilità ed efficienza: 1) se così non fosse, l’elenco delle caratteristiche sarebbe troppo lungo; 2) per completare, precisare o aggiungere una caratteristica, non occorre modificare l’ordinanza, bensì solo il catalogo delle caratteristiche.
Il seguente esempio illustra il grado di dettaglio delle informazioni da registrare, da un lato nell’ordinanza e dall’altro nel catalogo delle caratteristiche:
Informazione secondo l’ordinanza Dettagli a livello delle caratteristiche
Dimensioni dell’edificio - Planimetria
- Volume
- Superficie di riferimento energetico
Gli identificatori degli edifici, delle abitazioni e dei progetti di costruzione sono irrinunciabili per l’identificazione univoca degli oggetti in questione. Sono l’unica soluzione per garantire uno scambio affidabile e automatizzato di dati tra gli utilizzatori. Sono nell’interesse pubblico e possono essere resi pubblicamente accessibili secondo l’articolo 18 capoversi 1, 3 e 3bis LPD. Non trattandosi di dati degni di particolare protezione ai sensi della LPD, è sufficiente una base giuridica a livello di ordinanza.
Rubrica concernente i progetti di costruzione
A ogni progetto di costruzione è attribuito un identificatore univoco, che consente di
identificarlo (EPROID).
La registrazione sistematica dei progetti e del relativo costo permette di misurare gli
investimenti nel settore della costruzione di edifici e abitazioni.
Rubrica concernente gli edifici
Anche per gli edifici vi sono identificatori univoci: uno per gli edifici (EGID) e un altro per la o le entrate (EDID).
L’informazione sulla data di ristrutturazione dell’edificio è soppressa. Si prevede di ricavare questa informazione in base ai progetti di costruzione realizzati (tipo di progetto) in
combinazione con l’edificio.
Le altre informazioni sugli edifici restano sostanzialmente invariate e non richiedono
commenti particolari.
Rubrica concernente le abitazioni
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