Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 17 pagine
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Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)
15. Per l’accesso è necessaria una domanda formale;
- il terzo livello (C) non è generalmente accessibile, fatta eccezione per l’UST, i servizi cantonali e comunali di statistica nonché gli uffici delle costruzioni, che possono accedere ai dati relativi al loro territorio. I servizi di statistica devono avere accesso a tutti i dati per poter produrre le loro statistiche e sottostanno al segreto statistico. Gli uffici delle costruzioni hanno comunque accesso a tutti i dati relativi al loro territorio, essendo tenuti a iscriverli nel REA.
5.7 Allegato 2: modifica della legge in vigore
Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)
Per poter sfruttare in modo intelligente l’elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici in un geoservizio centrale, offerto da swisstopo, occorre creare al tempo stesso due geoservizi interdisciplinari supplementari:
- servizio di geocodifica e di geocodifica inversa: un servizio di geocodifica assicura il
riferimento territoriale degli indirizzi degli edifici. Consente infatti di attribuire agli indirizzi degli edifici le relative coordinate (determinazione delle coordinate in base agli indirizzi) e viceversa;
- servizio di confronto degli indirizzi: un servizio di confronto degli indirizzi (address
matching service) permette di confrontare singoli elementi degli indirizzi degli edifici con la totalità delle informazioni sugli indirizzi degli edifici e, se del caso, di attribuirli a uno o a più indirizzi degli edifici o a nessuno.
Il completamento dell’articolo 36 OGI crea la base giuridica per l’offerta di questi geoservizi interdisciplinari.
Nell’allegato 1 dell’OGI occorre inserire un nuovo set di geodati del diritto federale «indirizzi ufficiali degli edifici» con il livello di autorizzazione all’accesso A e la designazione come dati di riferimento. Il set di dati deve essere offerto anche in un servizio di telecaricamento.
L'ufficio competente è swisstopo. Deve essere inoltre creato un nuovo set di geodati di base intitolato «elenco ufficiale delle vie». A tale set va altresì associato il livello d'autorizzazione all'accesso A e la designazione come dati di riferimento. Lo stesso set di dati deve essere offerto anche in un servizio di telecaricamento. Anche in questo caso l'ufficio competente è swisstopo.
La nuova regolamentazione dell’accesso al REA presuppone inoltre una ristrutturazione dei set di dati del REA. Anche questo richiede una modifica dell’allegato 1 dell’GI.
Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo)
Articolo 3
La definizione di nomi geografici all’articolo 3 lettera a ONGeo è completata con l’elemento «edifici».
Articolo 25 Denominazione
I capoversi 1 e 3 riprendono la regolamentazione vigente, senza modifiche. La creazione di un elenco ufficiale delle vie presuppone l’attribuzione di un nome alle vie, alle strade e alle piazze esistenti e il ricorso a zone provviste di denominazione solo a titolo eccezionale. Il carattere vincolante per le autorità (ex cpv. 3) è ora riferito all’elenco ufficiale e disciplinato all’articolo 26a capoverso 4 ONGeo.
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