Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 17 pagine

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Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)

1 Situazione iniziale

Nell’ambito dell’ammodernamento delle grandi rilevazioni statistiche, nel 1998 il Parlamento ha deciso di creare un Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), in cui siano iscritti i principali dati di base sugli edifici e sulle abitazioni presenti sul territorio svizzero per scopi di statistica e di amministrazione. La tenuta del REA si fonda sull’articolo 10 capoverso 3bisdella legge sulla statistica federale (LStat)1 e sull’ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)2 nonché sull’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni

statistiche federali (ordinanza sulle rilevazioni statistiche)3. L’OREA è entrata in vigore il 31 maggio 2000.

Dall’avvio della produzione nel gennaio 2002, il REA è tenuto dall’UST in stretta

collaborazione con i Cantoni e i Comuni. Alcuni Cantoni hanno un proprio registro degli edifici e delle abitazioni corrispondente alle direttive dell’UST o hanno l’intenzione di

introdurlo.

Il REA contiene almeno tutti gli edifici ad uso abitativo della Svizzera e le loro abitazioni.

Oltre agli indicatori degli edifici e delle abitazioni univoci sull’intero territorio nazionale (EGID ed EWID) sono iscritti ad esempio l’indirizzo, le coordinate geografiche, l’anno di costruzione, il numero di piani e il sistema di riscaldamento per gli edifici nonché il numero di locali e la superficie per le abitazioni.

Dall’entrata in vigore dell’OREA sono stati apportati vari adeguamenti, segnatamente in seguito all’introduzione della legge federale del 23 giugno 20064 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa), che ha creato una base giuridica per l’utilizzazione di determinate informazioni del REA ai fini dell’armonizzazione dei dati sugli edifici e sulle abitazioni nei registri ufficiali di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Oggi le informazioni del REA trovano un impiego crescente nei più svariati settori, per poter rispondere rapidamente ai bisogni di pianificazione o adempiere compiti legali. La nuova legge federale sulle abitazioni secondarie (LASec)5, adottata dal Parlamento nel marzo 2015, prevede espressamente l’utilizzazione di dati del REA per compiti di esecuzione. In questo contesto, la modifica dell’articolo 10 capoverso 3bisLStat garantisce l’utilizzazione dei dati del REA quale base per l’inventario delle abitazioni. La presente revisione mira a concretizzare il contenuto della LStat e a formulare regole chiare per tutte le utilizzazioni previste del REA. Siccome i dati iscritti nel REA non costituiscono dati personali ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (LPD)6, l’accesso a tali dati deve essere il più possibile semplice. Il Consiglio federale dichiara pertanto buona parte dei dati accessibile al pubblico,

conformemente all’articolo 10 capoverso 3bisLStat.

1 RS 431.01 2 RS 431.841 3 RS 431.012.1 4 RS 431.02 5 RS 702 6 RS 235.1 3 rapportexplicatif_it /