Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 17 pagine
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Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)
Articolo 7
Gli eventi che fanno scattare un’iscrizione o un aggiornamento nel REA sono le domande di autorizzazione edilizia secondo l’articolo 22 LPT trasmesse agli uffici comunali o cantonali delle costruzioni incaricati di trattare tali domande. L’ufficio delle costruzioni competente deve registrare i progetti di costruzione e aggiornare le relative informazioni in base alle fasi del progetto di costruzione. Gli edifici o le eventuali abitazioni che fanno parte di una
domanda di costruzione devono essere iscritti al momento del rilascio dell’autorizzazione edilizia. È così possibile mettere a disposizione gli identificatori federali degli edifici (EGID) e delle abitazioni (EWID) per i vari bisogni amministrativi (registro degli abitanti, misurazioni catastali) a partire dallo stadio di progetto. Il catalogo delle caratteristiche del REA contiene le indicazioni di cui hanno bisogno i servizi competenti per iscrivere correttamente i dati nel registro.
Secondo le nuove disposizioni dell’ordinanza, devono essere iscritti nel REA tutti gli edifici, a differenza della versione dell’ordinanza del 31 maggio 2000, secondo cui devono essere iscritti unicamente gli edifici ad uso abitativo. Questa estensione dell’obbligo di notifica mira a mettere a disposizione degli utilizzatori in ambito statistico e amministrativo un quadro completo del parco immobiliare della Svizzera. L’iscrizione nel REA delle informazioni relative agli edifici ad uso non abitativo già esistenti è effettuata dall’UST in coordinamento con swisstopo (Direzione federale delle misurazioni catastali). I dati delle misurazioni
catastali (disponibili in modo unitario per l’intero territorio svizzero) sono utilizzati come fonte d’informazione primaria. Tali dati sono poi completati mediante le informazioni disponibili nei vari registri amministrativi cantonali e comunali esistenti (dati delle assicurazioni immobiliari cantonali, stime del catasto ecc.). Siccome i dati cantonali e comunali non sono disponibili secondo le stesse modalità per l’intero territorio svizzero, è previsto un coordinamento con ogni Cantone. La Confederazione si assumerà una parte del lavoro. Certi compiti,
principalmente compiti di controllo, dovranno invece essere svolti dai Cantoni e dai Comuni.
Una volta completata l’iscrizione iniziale degli edifici ad uso non abitativo, l’onere di lavoro supplementare associato all’aggiornamento continuo per gli uffici delle costruzioni incaricati di registrare i dati si aggirerà sul 10 per cento. Da notare che già oggi questi uffici devono registrare le informazioni su tutti i progetti. Si tratta quindi semplicemente di iscrivere alcune informazioni supplementari relative agli edifici.
Per quanto riguarda gli edifici ad uso abitativo, la procedura e l’onere di lavoro restano invariati.
Per determinati oggetti o caratteristiche, l’UST può prevedere deroghe all’obbligo d’iscrizione nel REA. Tali deroghe sono valutate in funzione dei bisogni d’informazione e delle risorse necessarie per la tenuta di questi dati nonché tenendo conto dei bisogni dell’UST e dei partner coinvolti.
Eventuali deroghe sono definite e documentate nel catalogo delle caratteristiche.
Questa disposizione permette di ridurre l’onere per gli uffici delle costruzioni: l’iscrizione nel REA è infatti richiesta unicamente per gli oggetti e le informazioni necessari per la
produzione statistica e l’esecuzione di compiti legali già esistenti. L’UST può così dichiarare facoltative informazioni non indispensabili a livello federale e lasciare ai Cantoni e ai Comuni la libertà di iscriverle o meno.
Articolo 8
Nella versione dell’OREA del 31 maggio 2000, l’iscrizione dei progetti o delle autorizzazioni edilizie non è menzionata espressamente. Un obbligo indiretto di utilizzazione del REA per iscrivere i progetti di costruzione figura esclusivamente all’articolo 5 capoverso 1 lettera s ed è precisato nell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche (n. 41 e 42).
La modifica proposta non comporta compiti supplementari per gli uffici comunali delle
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