Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 17 pagine

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Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)

fatturato. Per questo motivo, l’UST vorrebbe rinunciare a questa fatturazione.

L’UST persegue inoltre, nei limiti del possibile, una strategia di messa a disposizione gratuita delle informazioni estratte dai registri. Ciò è in sintonia con l’intenzione di promuovere l’utilizzazione delle informazioni, allo scopo di garantire agli utilizzatori un return on

investment e al tempo stesso migliorare la qualità dei dati, ampliando la cerchia degli

utilizzatori.

Per contro, siccome l’infrastruttura del REA quale sistema informativo di riferimento svolge una funzione essenziale anche per altri servizi, l’UST può obbligare questi servizi a

partecipare alle spese di esercizio, assunte in primo luogo dall’UST. Questa partecipazione alle spese è giustificata dal fatto che questi servizi utilizzano il REA intensamente per

eseguire i loro compiti legali – conformemente alla deroga al segreto statistico prevista all’articolo 10 capoverso 3bisLStat. Se non fosse possibile mettere a loro disposizione il REA federale per questi scopi, queste unità sarebbero costrette a creare una propria banca dati, con i relativi costi. Tra i servizi interessati figurano ad esempio l’ARE per l’utilizzazione del REA nell’ambito della LASec.

5.4 Sicurezza dei dati

Articolo 19

L’UST si riferisce alle disposizioni applicabili a livello federale in materia di protezione dei dati e informatica.

5.5 Disposizioni finali

Articolo 20

Poiché la revisione dell’ordinanza è totale, la vecchia versione è abrogata.

Articolo 21

Con l’introduzione dell’obbligo di notifica per tutti gli edifici (cfr. art. 7), l’UST intende creare un registro comprendente l’intero parco immobiliare della Svizzera. L’UST coordina e

sostiene, in collaborazione con i Cantoni, l’integrazione dei dati sugli edifici esistenti non ancora iscritti nel REA principalmente sulla base dei dati delle misurazioni catastali. D’intesa con la misurazione ufficiale (CadastreSuisse), l’UST ha fissato un termine per l’introduzione alla fine del 2019.

5.6 Allegato 1

Con la presente revisione dell’ordinanza, l’UST introduce tre livelli di autorizzazione

all’accesso ai dati del REA, definiti nell’allegato 1:

- il primo livello (A) è pubblicamente accessibile: i dati possono essere messi a disposizione di chiunque senza restrizioni all’utilizzazione;

- il secondo livello (B) è accessibile in misura limitata: i dati sono accessibili alle pubbliche amministrazioni o a terzi incaricati di eseguire i compiti menzionati sopra o definiti all’articolo

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