Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 17 pagine
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Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)
consentendo ai servizi autorizzati un accesso in linea più ampio. Per rispettare le norme in materia di protezione dei dati, la pubblicazione e l’accesso ai dati dipendono dal livello di autorizzazione all’accesso stabilito per ogni informazione.
Per finire, la revisione permette di inserire nell’OREA l’obbligo di registrare i dati relativi ai progetti di costruzione secondo l’articolo 22 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)7. Già oggi i progetti di costruzione sono rilevati sistematicamente secondo l’ordinanza sulle rilevazioni statistiche (n. 41 Statistica delle costruzioni e dell’edilizia
abitativa). La revisione proposta non introduce quindi nessun compito supplementare, ma si limita a formulare in modo più coerente le basi giuridiche per la tenuta del REA. La revisione consente anche di inserire la descrizione delle informazioni relative ai progetti di costruzione nel catalogo delle caratteristiche del REA.
Nel settembre 2012, l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) ha avviato un nuovo progetto «Indirizzi», il cui obiettivo è di creare un nuovo elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici a livello svizzero. Nascerà così un nuovo set di geodati del diritto federale di competenza della Confederazione, composto − essenzialmente – da una combinazione o raggruppamento dei dati della banca dati centrale del Registro degli edifici e delle abitazioni (REA) dell’UST con il livello d’informazione «indirizzi degli edifici» della misurazione ufficiale. L’obiettivo non è quindi di creare qualcosa di completamente nuovo, bensì di armonizzare i dati esistenti conformemente al mandato di cui all’articolo 75a capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)8. Il presente progetto legislativo di revisione totale dell’OREA crea le basi giuridiche per l’elenco degli indirizzi degli edifici.
4 Struttura dell’ordinanza
La struttura originale dell’ordinanza con le cinque sezioni è leggermente modificata.
Pertanto, essa facilita ai partner interessati la lettura e la comprensione delle nuove
disposizioni.
La base giuridica per il nuovo elenco degli indirizzi degli edifici è creata in primo luogo mediante modifiche indirette del diritto sulla geoinformazione vigente.
5 Contenuto dell’ordinanza
5.1 Disposizioni generali
Articolo 1
L’UST è l’Ufficio federale competente e responsabile per la tenuta del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Vista l’intensa utilizzazione dei dati per scopi statistici, la competenza dell’UST per la tenuta del registro resta giustificata. Non trattandosi di dati degni di particolare protezione ai sensi della LPD, la loro utilizzazione da parte di altri servizi e per altri scopi oltre a quelli statistici è possibile ed efficiente. L’articolo 1 ribadisce tale principio.
Il capoverso 2 concretizza la volontà di consentire l’utilizzazione del REA come sistema di
7 RS 700 8 RS 101 5 rapportexplicatif_it /