Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 17 pagine
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Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)
Articolo 26a Elenco ufficiale delle vie
Il nuovo articolo 26a ONGeo crea la base giuridica per l’elenco ufficiale delle vie. L’articolo 26a capoverso 2 ONGeo stabilisce in particolare il contenuto, rispettivamente gli elementi, del nuovo elenco. La modellazione dei dati del nuovo set di geodati dovrà essere
armonizzata con questo elenco.
I singoli elementi dell’elenco ufficiale delle vie sono ricavati da set di dati esistenti come segue:
Elemento/attributo Regolamentazione vigente Fornitore dei dati
Identificatore della via Nessuna UST (generazione
(localizzazione) progressiva)
Via (in più lingue nelle Art. 3 lett. f in combinato Cantone (Comune)
regioni plurilingui) disposto con l’art. 25
ONGeo
Località con il NPA (a sei Art. 20 segg., in particolare swisstopo (in base all’elenco cifre) art. 24 ONGeo ufficiale)
Comune e numero del Art. 19 ONGeo UST (in base all’elenco Comune ufficiale)
Riferimento geografico Art 34 cpv. 2 lett. a LGI, art. Cantone (dati MU)
6 OMU, art. 7 OTEMU
Art. 34 cpv. 1 lett. a LGI, art. swisstopo
7 OMN
Stato di realizzazione della Nessuna Cantone (Comune)
via (pianificata, realizzata)
Il carattere vincolante per le autorità è ora disciplinato all’articolo 26a capoverso 4 ONGeo. L’articolo 26a capoverso 1 ONGeo attribuisce la competenza di tenere l’elenco
(analogamente all’elenco delle località) a swisstopo. L’articolo 26a capoverso 3 ONGeo sancisce il sistema di notifica.
Articoli 26b e 26c Elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici
L’articolo 26b ONGeo stabilisce in particolare il contenuto o gli elementi del nuovo elenco. La modellazione dei dati del nuovo set di geodati dovrà essere armonizzata con questo elenco. In linea di massima dovranno essere attribuiti uno o più indirizzi degli edifici agli edifici ai sensi del registro degli edifici e delle abitazioni, ossia:
- agli edifici esistenti;
- agli edifici di cui è stata autorizzata la costruzione a partire dalla data di passaggio in
giudicato dell’autorizzazione edilizia fino all’eventuale annullamento dell’autorizzazione per mancato utilizzo;
- ad altri oggetti della misurazione ufficiale, sempreché ciò sia previsto dal modello di dati. I singoli elementi dell’elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici sono ricavati da set di dati esistenti come segue:
Elemento/attributo Regolamentazione vigente Fornitore dei dati
Identificatore dell’indirizzo Nessuna UST (generazione
dell’edificio progressiva)
Identificatore dell’edificio Disposizioni concernenti il UST
(EGID) e identificatore REA
dell’entrata (EDID)
Numero civico Diritto cantonale/comunale Cantone/Comune
Nome dell’edificio (se Nessuna; ev. diritto Cantone/Comune
l’edificio ha un nome cantonale/comunale
specifico)
Localizzazione (via) Art. 3 lett. f in combinato Cantone/Comune:
disposto con l’art. 25 localizzazione all’interno ONGeo dell’elenco ufficiale delle vie
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