Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 16 pagine

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Il consiglio d’Istituto emana anche il regolamento sull’organizzazione interna (lett. f) e quello sull’accettazione e la gestione di fondi di terzi (lett. g), nel quale può ad esempio disciplinare anche la provenienza di tali fondi.

Secondo la lettera h, il consiglio d’Istituto ha il compito di definire le condizioni generali per la prestazione di servizi.

Il consiglio d’Istituto sottopone il rapporto annuale al Consiglio federale. Nel rapporto illustra l’evoluzione organizzativa e operativa nonché i cambiamenti delle relazioni d’interesse dei suoi membri. Propone inoltre il discarico dalla responsabilità per il suo operato (lett. i).

Il consiglio d’Istituto decide in merito alla costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro del direttore (lett. j). Secondo il rapporto sul governo d’impresa, la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore sottostanno all’approvazione del Consiglio federale. La grande importanza e responsabilità di questa funzione (in particolare il potere decisionale e la rappresentanza dell’Istituto verso l’esterno) lo giustificano. Il consiglio d’Istituto non può pertanto sospendere autonomamente dall’incarico un direttore non gradito nominandone uno nuovo. Le modifiche del contratto di lavoro sono invece di competenza esclusiva del consiglio d’Istituto. In questo caso si può rinunciare alla riserva dell’approvazione da parte del Consiglio federale, poiché l’ordinanza sulla retribuzione dei quadri definisce in larga misura i limiti entro cui procedere a modifiche contrattuali. Inoltre, dall’ordinanza sul personale federale, che si applica anche al personale dell’Istituto, si evince il limite massimo per il salario del direttore.

La costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione è di competenza esclusiva del consiglio d’Istituto (lett. k). Tuttavia il direttore ha diritto di proposta.

Il consiglio d’Istituto fissa i principi per gli acquisti della biblioteca (lett. l).

Infine, esercita la vigilanza sulla direzione (lett. m) e provvede a un sistema di controllo e di gestione dei rischi (lett. n).

Art. 9 Direzione

L’articolo 9 riunisce l’articolo 8 della legge vigente e gli articoli 11 e 12 dell’ordinanza sull’Istituto svizzero di diritto comparato. Concentrando le competenze decisionali presso la direzione s’intendono agevolare e rendere più dinamici l’operato e le attività dell’Istituto, concedendo a quest’ultimo maggior margine di manovra nelle sue attività e nella gestione. Tra le atre cose, la direzione emana decisioni (cpv. 2 lett. b), in particolare le decisioni sugli emolumenti da versare all’Istituto per la redazione di pareri giuridici. Per contro, la direzione ha una maggiore responsabilità nei confronti del consiglio d’Istituto; si tratta di una responsabilità analoga a quella della direzione di una società anonima nei confronti del proprio consiglio d’amministrazione.

Il consiglio d’Istituto è responsabile dell’attuazione interna degli obiettivi strategici emanati dal Consiglio federale (art. 8 lett. b). La direzione deve basare la gestione aziendale su tali obiettivi.