Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 16 pagine
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federale sul salario dei quadri6, destinato alla Delegazione delle finanze delle Camere federali, illustra e verifica l’equa rappresentanza delle lingue nazionali negli organi dirigenti delle aziende e degli istituti.
Secondo il principio guida 9 del rapporto sul governo d’impresa «la Confederazione deve far parte, per il tramite di rappresentanti cui possono essere impartite istruzioni, dei consigli d’amministrazione o d’istituto delle unità autonome soltanto se senza tali rappresentanti i suoi interessi non possono essere tutelati nella misura richiesta o se lo richiede il profilo dei requisiti del consiglio d’amministrazione o d’istituto». In considerazione dei compiti dell’Istituto non è strettamente necessario che la Confederazione sia rappresentata nel consiglio d’Istituto, ma dato che il contratto del 15 agosto 1979 tra la Confederazione e il Cantone di Vaud prevede che quest’ultimo sia rappresentato nel consiglio d’Istituto e le relazioni della Confederazione e del Cantone di Vaud con l’Istituto hanno una dimensione politica, è impossibile prescindere da una rappresentanza di entrambe le parti nel consiglio. Secondo il diritto sul personale federale, i rappresentanti dell’Amministrazione federale sottostanno a un doppio obbligo.
Chi si candida per la nomina nel consiglio d’Istituto, deve indicare al Consiglio federale le proprie relazioni d’interesse (cpv. 4).
La durata del mandato dei membri del consiglio d’Istituto è di quattro anni al massimo. (cpv. 5).
Secondo il capoverso 6 il direttore dell’Istituto partecipa alle sedute del consiglio d’Istituto e ha voto consultivo.
Il capoverso 7 stabilisce che il Consiglio federale disciplinerà gli onorari e gli altri dettagli del mandato dei membri del consiglio d’Istituto. Il rapporto contrattuale tra questi ultimi e l’Istituto sottostà al diritto pubblico e in via complementare si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni. Poiché fa parte delle unità amministrative decentralizzate (allegato 1 OLOGA7), secondo l’articolo 1 lettera a dell’ordinanza del 19 dicembre 20038 sulla retribuzione dei quadri, all’Istituto si applica questa ordinanza. Ne consegue che i salari dei quadri, in particolare anche quelli dei membri del consiglio d’Istituto, dovranno in futuro essere indicati nel rapporto annuale sulla retribuzione dei quadri (art. 13 dell’ordinanza sulla retribuzione dei quadri).
I capoversi 8-10 disciplinano l’obbligo di diligenza e di fedeltà dei membri del consiglio d’Istituto, l’obbligo di comunicare al Consiglio federale i cambiamenti delle loro relazioni d’interesse e l’obbligo del segreto.
6https://www.epa.admin.ch>Documentazione>Cifre e fatti>Rapporti (il rapporto è dispo-
nibile in francese e tedesco).