Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 8 Compiti del consiglio d’Istituto
L’ordinanza del 19 dicembre 19799 sull’Istituto svizzero di diritto comparato è abrogata. Le sue disposizioni più importanti sono integrate nella nuova legge.
Secondo i principi del rapporto sul governo d’impresa, il consiglio d’Istituto ha, analogamente al consiglio d’amministrazione di una società anonima, il compito principale di elaborare la strategia che l’Istituto deve seguire per adempiere i propri compiti e di definirne il programma di ricerca e di lavoro (lett. a). Disciplina pertanto le condizioni quadro e l’orientamento dell’Istituto nell’ambito degli obiettivi strategici del Consiglio federale, ma non decide in merito alle singole prestazioni dell’Istituto.
Secondo l’articolo 15, il Consiglio federale, in virtù dell’articolo 8 capoverso 5 della legge federale del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), definisce in modo vincolante per quattro anni gli obiettivi strategici dell’Istituto. Il consiglio d’Istituto è responsabile dell’attuazione degli obiettivi strategici emanati dal Consiglio federale (lett. b) e deve fissare previamente i metodi e i criteri con cui valutarne l’attuazione. Ciò consente al Consiglio federale, nella sua funzione di vigilanza, di disporre delle informazioni necessarie per verificare secondo gli stessi criteri il raggiungimento degli obiettivi strategici. Il consiglio d’Istituto presenta al Consiglio federale un rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi strategici.
Per sostenere la direzione, il consiglio d’Istituto può istituire un comitato scientifico che, diversamente dal consiglio d’Istituto che ha uno statuto analogo a quello di un consiglio d’amministrazione, ha una funzione puramente consultiva per le questioni scientifiche (lett. c). Già da parecchi anni l’Istituto può avvalersi del sostegno di un comitato scientifico che ha dato ottimi risultati, senza causare all’Istituto costi amministrativi degni di nota. Il sostegno da parte del comitato scientifico è di grande importanza anche sul piano internazionale, poiché facilita l’accesso dell’Istituto a reti internazionali di scienziati e di ricercatori. Oltre a membri di università estere, in futuro saranno rappresentate, nei limiti del possibile, anche tutte le facoltà di diritto delle università svizzere. Con ciò s’intendono garantire contatti e legami ottimali tra l’Istituto e la comunità scientifica svizzera. Con il suo orientamento internazionale e puramente scientifico, il comitato scientifico contribuisce a snellire il consiglio d’Istituto, che attualmente conta 22 membri, e quindi a raggiungere l’obiettivo della presente revisione totale.
Secondo la lettera d il consiglio d’Istituto ha il compito di decidere in merito a importanti mandati di ricerca.
Ha inoltre il compito di tutelare gli interessi dell’Istituto e impedire i conflitti d’interesse (lett. e). Deve provvedere a tutte le misure organizzative e di regolamentazione necessarie a evitare conflitti d’interesse per sé, per la direzione e per gli altri collaboratori dell’Istituto.