Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 16 pagine
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Secondo l’avamprogetto, l’Istituto potrà in futuro ricevere o acquisire fondi di terzi, in particolare versamenti e contributi da programmi di ricerca.
Il Consiglio federale fisserà ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell’Istituto. Vigilerà sull’Istituto rispettandone l’indipendenza scientifica e potrà prendere visione dei documenti dell’Istituto nonché informarsi sulla sua attività.
Le prestazioni commerciali, ossia i pareri per terzi, saranno soggette al diritto privato. La remunerazione delle prestazioni fornite in quest’ambito non saranno più rette dall’ordinanza del Consiglio federale sugli emolumenti; spetterà invece al consiglio d’Istituto definire i principi della remunerazione e l’importo degli emolumenti da versare all’Istituto per le sue prestazioni. In tale contesto, per evitare qualsivoglia distorsione del mercato, il consiglio d’Istituto dovrà tenere conto delle remunerazioni che i suoi concorrenti sul mercato chiedono per la redazione di pareri scientifici indipendenti. Se non esiste un siffatto mercato, l’Istituto dovrà chiedere una remunerazione che consenta di coprire i costi.
L’avamprogetto di legge sancisce esplicitamente che la Confederazione concede in usufrutto all’Istituto i beni mobili (in particolare il patrimonio della biblioteca). A tal fine dovrà essere concluso un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l’Istituto.
L’immobile in cui da oltre 30 anni ha sede l’Istituto è di proprietà del Cantone di Vaud; l’utilizzazione da parte della Confederazione e un suo contributo ai costi di un eventuale ampliamento sono disciplinati nella Convenzione del 23 maggio 1979 tra la Confederazione e il Cantone di Vaud (e in un Protocollo aggiuntivo del 15 agosto 1979).
2 Commento ai singoli articoli
Ingresso
L’ingresso della legge vigente va adeguato poiché rinvia alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.), che è stata sostituita dalla Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). L’articolo 27sexies vCost. equivale ora all’articolo 64 capoversi 1 e 3 Cost.
Art. 1 Nome, forma giuridica e sede
Il contenuto del capoverso 1 corrisponde sostanzialmente alla disposizione vigente e sancisce che l’Istituto svizzero di diritto comparato è un istituto di diritto pubblico della Confederazione provvisto di personalità giuridica. Dato che, dopo aver ponderato attentamente la situazione, il Consiglio federale ha deciso che l’Istituto non tiene una contabilità propria, la nuova legge lo sancisce esplicitamente.
Il secondo capoverso prevede che l’Istituto sia iscritto nel registro di commercio. Si tratta di una conseguenza dell’introduzione, nella legge, della distinzione tra i compiti dell’Istituto e le prestazioni commerciali che può fornire.
Il capoverso 3 corrisponde al vigente capoverso 2 e stabilisce che la sede dell’Istituto si trova sul campus dell’Università di Losanna a Lausanne-Dorigny.