Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 16 pagine
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Art. 2 Scopo e statuto
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 2 vigente e sancisce che l’Istituto è un centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, diritto estero e diritto internazionale.
I nuovi capoversi 2 e 3 stabiliscono che l’Istituto è un centro di ricerca ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) ed effettua ricerca del settore pubblico ai sensi dell’articolo 16 LPRI.
Art. 3 Compiti
Il presente articolo è lievemente modificato. Dall’entrata in vigore della revisione totale, le informazioni e i pareri giuridici forniti ad avvocati e ad altre cerchie interessate non faranno più parte dei compiti dell’Istituto, bensì saranno considerate prestazioni commerciali (cfr. art. 17). Per il resto, i compiti elencati ai capoversi 1 e 2 del presente articolo corrispondono alle attività che l’Istituto svolge da oltre 30 anni.
Secondo il capoverso 3 il Consiglio federale può conferire ulteriori compiti all’Istituto. In tal caso deve esprimersi anche sul finanziamento.
Art. 4 Collaborazione con le facoltà di diritto e con altre istituzioni
Il presente articolo corrisponde del tutto all’articolo 4 vigente. Per adempiere i suoi compiti, l’Istituto collabora con le facoltà di diritto e con altre istituzioni in Svizzera e all’estero.
Art. 5 Indipendenza scientifica
Per l’Istituto è di fondamentale importanza la menzione della sua indipendenza scientifica nella legge. Il Tribunale federale l’ha sottolineata in diverse occasioni (cfr. p. es. DTF 137 III 517, 520 seg., consid. 3.3; sentenza del TF del 28.10.2004, 1P.390/2004, consid. 2.3). Senza la sua indipendenza scientifica l’Istituto non sarebbe in grado di svolgere in maniera adeguata i suoi compiti e fornire le sue prestazioni commerciali, soprattutto nell’ambito di procedimenti giuridici. È quindi della massima importanza menzionare nella legge l’indipendenza scientifica dell’Istituto e sancire che nelle questioni scientifiche esso non sottostà a direttive.
Art. 6 Organi dell’Istituto
L’articolo 6 elenca gli organi dell’Istituto, che sostanzialmente corrispondono agli organi solitamente previsti per gli istituti indipendenti della Confederazione. La nuova struttura diverge da quella prevista dalla legge vigente. Conformemente al principio guida 2 concernente gli organi (rapporto sul governo d’impresa), secondo cui le unità autonome della Confederazione dispongono di strutture snelle, in futuro si intende rinunciare al comitato. Poiché l’Istituto non tiene una contabilità propria