Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 16 pagine
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separata dalla Confederazione, la nuova struttura rinuncia anche a un organo di revisione.
Art. 7 Consiglio d’Istituto
Il consiglio è l’organo direttivo supremo dell’Istituto (cpv. 1)
Secondo il capoverso 2 il consiglio d’Istituto sarà composto da nove membri al massimo, un numero nettamente inferiore a quello previsto dalla legge vigente (22 membri). Vista questa riduzione, con la nuova struttura il comitato, che contribuiva a rendere le strutture dirigenziali efficienti e operative, non è più necessario. Lo stesso vale per la precisa distribuzione dei seggi tra le organizzazioni interessate o il diritto delle organizzazioni rappresentate di proporre i membri.
Il consiglio d’Istituto è nominato dal Consiglio federale (cpv. 3). La scelta dei membri si basa sul profilo dei requisiti che dovrà essere definito dal DFGP. Il 13 gennaio 2010, conformemente all’articolo 8j capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19983sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), il Consiglio federale ha approvato un profilo modello dei requisiti4 per i consigli d’amministrazione e d’istituto secondo l’articolo 8j capoverso 1 lettera a; ha poi incaricato i dipartimenti di redigere un profilo dei requisiti per i consigli d’amministrazione delle organizzazioni o aziende della Confederazione che rientrano nella loro sfera di competenza e di aggiornarlo costantemente. Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 6 novembre 2013, i dipartimenti devono completare i profili dei requisiti per le aziende e gli istituti di loro competenza con le quote di riferimento per la rappresentanza delle lingue nazionali e dei sessi.
Insieme alla proposta di nomina, al Consiglio federale devono essere presentati il profilo dei requisiti e il risultato del controllo di sicurezza relativo alle persone (per il controllo di sicurezza relativo alle persone, cfr. in particolare gli art. 4 cpv. 1 e 12 cpv. 2 lett. a dell’ordinanza del 4 marzo 20115 sui controlli di sicurezza relativi alle persone [OCSP]).
Il Consiglio federale provvederà affinché nel consiglio d’Istituto siano adeguatamente rappresentati i settori della formazione e della scienza (ossia in particolare le facoltà di diritto, i tribunali e gli avvocati dei Cantoni), la Confederazione e il Cantone di ubicazione (Vaud), sinora sempre rappresentato nel consiglio d’Istituto. In particolare per la nomina dei rappresentanti del settore della formazione e della scienza, il Consiglio federale dovrà provvedere a una rappresentanza equa delle regioni geografiche della Svizzera e a un sistema di rotazione, affinché nel corso del tempo tutte le università svizzere abbiano un rappresentante nel consiglio d’Istituto. Inoltre, nel comitato scientifico, che fornisce consulenza alla direzione (cfr. art. 8 lett. c), dovrebbero, per quanto possibile, essere rappresentate tutte le facoltà svizzere di diritto, insieme a membri di università estere. Il rapporto annuale del Consiglio
3 RS 172.010.1
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www.efv.admin.ch/efv/it/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/cgov/leitungsorgane.htm l