Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 16 pagine
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dal rischio di perdita mediante una propria assicurazione (cpv. 4). Questa disposizione permette di derogare all’obbligo dell’usufruttuario di assicurare la cosa in usufrutto previsto dall’articolo 767 CC. Secondo gli accertamenti dell’Istituto presso il competente ECA (Etablissement Cantonal d’Assurance) del Cantoni di Vaud, la conclusione di una polizza, in particolare per i libri della biblioteca, presso un’agenzia d’assicurazione privata comporterebbe costi assicurativi pari a circa CHF 20 000. Inoltre, la conclusione (di per sé volontaria, ma caldamente raccomandata dall’ECA) di una polizza per i costi dello sgombero costerebbe oltre 1 milione di franchi, per cui l’Istituto dovrebbe chiedere un aumento del proprio preventivo. Visto che una distruzione (nel peggiore dei casi totale) della biblioteca a causa di un incendio o dell’acqua utilizzata per spegnerlo sottrarrebbe all’Istituto una parte fondamentale dei suoi compiti e del suo scopo, a seconda delle circostanze un’assicurazione privata contro il rischio potrebbe tuttavia essere presa comunque in considerazione. Non è infatti garantito che la Confederazione voglia o possa sostituire la biblioteca distrutta.
I dettagli della concessione dell’usufrutto dei beni mobili e la questione se l’Istituto debba assicurarli dovranno essere disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l’Istituto (cpv. 5). La valutazione della necessità o meno di un’assicurazione può cambiare nel corso degli anni; adeguando il contratto di diritto pubblico si può reagire in modo flessibile a tali cambiamenti. Dal presente disciplinamento è escluso il fondo del Centro di documentazione europeo, che è in possesso dell’Istituto ma è di proprietà della Fondazione Jean Monnet pour l’Europe (cpv. 6).
Art. 19 Immobile
In virtù della Convenzione del 23 maggio 1979 (e del Protocollo aggiuntivo del 15 agosto 1979), dalla sua fondazione, oltre 30 anni fa, l’Istituto ha sede in un immobile di proprietà del Cantone di Vaud (cpv. 1).
La manutenzione dell’immobile spetta al Cantone di Vaud, mentre la Confederazione può fornire un contributo massimo del 50 per cento a un eventuale ampliamento (cpv. 2).
Art. 20 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Le legge federale del 6 ottobre 197816 sull’Istituto svizzero di diritto comparato è abrogata (cpv. 1) e la legge del 17 giugno 200517 sul Tribunale amministrativo federale è modificata in riferimento all’ammissibilità del ricorso contro le decisioni del Consiglio federale (cpv. 2).
Art. 21 Referendum ed entrata in vigore
La nuova legge sottostà a referendum facoltativo (cpv. 1) e il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore (cpv. 2).
16 RU 1979 56
17 RS 173.32