Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 16 pagine
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Art. 16 Vigilanza della Confederazione
Nella legge vigente la vigilanza della Confederazione è disciplinata dall’articolo 14 capoverso 2. Anche la nuova disposizione dell’articolo 16 stabilisce che l’Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale (fatto salvo l’art. 5). Precisa inoltre in cosa consiste tale vigilanza (cpv. 1).
Il Consiglio federale ha il diritto di visionare i documenti e di informarsi (cpv. 2).
Secondo la legge federale del 28 giugno 196714 sul controllo federale delle finanze l’Istituto sottostà anche alla vigilanza finanziaria da parte del Controllo federale delle finanze.
Art. 17
L’introduzione di questa disposizione riguardante le prestazioni commerciali intende introdurre una netta distinzione tra i compiti dell’Istituto a favore degli organi e delle unità della Confederazione e dei Cantoni e quelli a favore di persone di diritto privato. La disposizione stabilisce che l’Istituto può fornire prestazioni a terzi, in particolare pareri (cpv. 2), se sono adempite le condizioni elencate al capoverso 1.
Il presente articolo concede all’Istituto un maggior margine di manovra nel fissare gli onorari in funzione del grado di difficoltà e dell’urgenza dei casi da trattare. Per le sue prestazioni commerciali l’Istituto deve fissare prezzi che consentano almeno di coprire i costi (cpv. 3) e sottostà alle stesse norme applicabili agli offerenti privati (cpv. 4).
In seguito all’introduzione di quest’articolo nella legge, l’Istituto deve essere iscritto nel registro di commercio. Per tale ragione è modificato l’articolo 1 capoverso 2 della legge vigente.
Secondo il capoverso 5, l’attività commerciale dell’Istituto sottostà a imposta, in particolare all’imposta sul valore aggiunto (IVA), e, se le condizioni sono adempite, a tutte le altre imposte federali. L’articolo 10 del contratto del 15 agosto 1979 con il Cantone di Vaud prevede l’esenzione completa dell’Istituto da qualsiasi tassa cantonale o comunale.
Art. 18 Beni mobili
Questa disposizione disciplina – analogamente ad esempio all’articolo 15 della legge del 12 giugno 200915 sui musei e le collezioni (LMC) – la concessione all’Istituto dell’usufrutto dei beni mobili, in particolare della biblioteca, che conta attualmente circa 500 000 libri ed è già in possesso dell’Istituto (cpv. 1).
La Confederazione può concedere all’Istituto anche l’usufrutto di altri beni mobili, in particolare di quelli che saranno acquisiti in futuro; anche in tal caso si tratterà soprattutto di libri (cpv. 2 e 3).
L’Istituto deve assicurare i beni mobili affidatigli soltanto se tale obbligo è stato concordato per contratto con la Confederazione; quest’ultima può tuttavia tutelarsi
14 RS 614.0
15 RS 432.30