Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 16 pagine

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L’obbligo di fedeltà dei membri della direzione, il loro obbligo di salvaguardare gli interessi dell’Istituto e i diritti e gli obblighi di denuncia (whistleblowing) sono retti dalla legge del 24 marzo 200011 sul personale federale (LPers), dall’ordinanza del 3 luglio 200112 sul personale federale (OPers), da regole interne e dal contratto di lavoro. L’articolo 11 dell’ordinanza sulla retribuzione dei quadri contiene una disposizione sulle occupazioni accessorie dei membri della direzione. Inoltre si applica anche al personale restante l’articolo 23 LPers secondo cui le disposizioni d’esecuzione sulle occupazioni accessorie possono sottoporre ad autorizzazione l’esercizio di determinate attività e incarichi pubblici per quanto esso possa compromettere l’adempimento dei compiti. Sono d’altronde applicabili le regole comportamentali dell’articolo 91 e seguenti.

Art. 10 e 11 Condizioni d’impiego e cassa pensioni

L’Istituto fornisce quasi esclusivamente prestazioni a carattere monopolistico e secondo il rapporto supplementare del Consiglio federale del 25 marzo 2009 concernente il rapporto sul governo d’impresa (attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale, FF 2009 2225, pag. 2256) lo statuto del suo personale è retto dalla LPers e dall’ordinanza quadro relativa alla LPers. Il rinvio al regolamento del 10 novembre 1959 degli impiegati della Confederazione, contenuto nell’articolo 9 della legge vigente, è cancellato poiché tale regolamento è stato abrogato dalle disposizioni d’esecuzione della LPers.

Secondo il primo capoverso del principio 34 del rapporto supplementare concernente il rapporto sul governo d’impresa (pag. 2270), l’Istituto è affiliato alla cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

Secondo la decisione del Consiglio federale del 22 ottobre 2014, l’Istituto mantiene una posizione particolare per quanto riguarda il diritto sul personale e la previdenza professionale. Anche in futuro l’Istituto non terrà una contabilità propria e non sarà autonomo per quanto attiene alla politica del personale. Per il preventivo e la contabilità, l’Istituto continuerà a essere aggregato alla Segreteria generale del DFGP. Quanto alla politica del personale, il datore di lavoro è pertanto ancora il Consiglio federale, sebbene l’Istituto sia un’unità resa autonoma e faccia parte dell’Amministrazione federale decentralizzata (allegato 1 n. 2.2.1 OLOGA). Anche in futuro l’Istituto non potrà quindi emanare disposizioni d’esecuzione proprie in virtù dell’articolo 37 capoverso 3bis LPers. Grazie alla sua personalità giuridica e in base agli articoli 8 lettere j e k e 9 capoverso 3 lettera f è tuttavia autorizzato a costituire rapporti di lavoro giuridicamente validi.

In quanto unità amministrativa autonoma decentralizzata e soggetta alla LPers, l’Istituto, nonostante una certa indipendenza in materia di politica del personale, sottostà all’accordo del 27 gennaio 2010 concernente il rapporto sulla gestione del personale concluso tra la Delegazione delle finanze e il Consiglio federale (n. 2.2 dell’accordo). Pertanto in futuro informerà sulla gestione del personale nell’ambito di tale rapporto.

11 RS 172.220.1

12 RS 172.220.111.3