Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 16 pagine
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In mancanza di una contabilità e di competenze di politica del personale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LPers, l’Istituto non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 32a capoverso 2 LPers. Per quanto riguarda la previdenza, le unità amministrative quali l’Istituto, che non hanno una contabilità propria, sono affiliate al Consiglio federale come datore di lavoro (art. 32b cpv. 1 LPers in combinato disposto con l’art. 32a cpv. 1 LPers e art. 32b cpv. 2 LPers, e contrario). Si veda anche il messaggio del 23 settembre 2005 sulla Cassa pensioni della Confederazione (FF 2005 5171, pag. 5222). Non si applicano pertanto le conseguenze di cui all’articolo 32f LPers.
Art. 12 Finanziamento dell’esercizio
La disposizione corrisponde all’articolo 10 vigente e stabilisce che le spese d’esercizio dell’Istituto sono a carico della Confederazione. L’applicabilità delle disposizioni della legge federale del 7 ottobre 200513 sulle finanze della Confederazione si evince dall’articolo 2 lettera f di detta legge.
Art. 13 Fondi di terzi
L’Istituto deve gestire i fondi versatigli per scopi filantropici conformemente alle disposizioni dei donatori, in modo da rispettare nel miglior modo possibile i desideri di questi ultimi. Ciò riguarda ad esempio la concessione di borse ai ricercatori. Inoltre, in futuro l’Istituto potrà chiedere contributi da programmi di ricerca e accettare fondi di terzi per finanziare le proprie ricerche (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. d).
Art. 14 Emolumenti
Per le informazioni e i pareri giuridici soggetti a emolumento (cfr. art. 11 della legge vigente), il Consiglio federale emanerà un’ordinanza sugli emolumenti conformemente all’articolo 46a LOGA. Poiché l’Istituto non tiene una contabilità propria, l’emanazione di un’ordinanza sugli emolumenti compete al Consiglio federale (e non al consiglio d’Istituto).
Art. 15 Obiettivi strategici
Gli istituti che forniscono prestazioni a carattere monopolistico fanno parte delle unità amministrative che secondo l’articolo 8 capoverso 5 LOGA il Consiglio federale dirige mediante obiettivi strategici. Ciò è d’altronde conforme anche al principio 16 «Obiettivi strategici» del rapporto sul governo d’impresa. In futuro l’Istituto sarà pertanto diretto mediante obiettivi strategici e dovrà presentare un rapporto al Consiglio federale. Gli obiettivi strategici permetteranno al Consiglio federale di influenzare da un punto di vista globale l’evoluzione dell’Istituto e i suoi compiti, tenendo tuttavia conto del fatto che l’Istituto non tiene una contabilità propria (art. 1 cpv. 1) ed è indipendente in ambito scientifico (art. 5). La portata degli obiettivi strategici sarà pertanto nettamente inferiore rispetto ad altre unità amministrative autonome della Confederazione.
13 RS 611.0