Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 17 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione 03.11.2017

N. di riferimento/dell’incarto: COO.2180.104.7.105620 / 462/2016/00010

re dominato dall’Amministrazione. Si consiglia di prevedere un consiglio d’Istituto composto prevalentemente da rappresentanti del mondo accademico e scientifico, non amministrativo40.

Articolo 7 capoverso 4 AP-LISDC

- Le disposizioni volte a prevenire i conflitti d’interesse tra i membri del consiglio d’Istituto (art. 7 cpv. 4 e cpv. 9 nonché art. 8 lett. i AP-LISDC), sono ritenute eccessive sotto ogni punto di vista; simili «relazioni d’interesse» sarebbero pressoché inesistenti in un centro di ricerca e di documentazione e non avrebbero mai costituito un problema nei 30 anni di ricerca dell’ISDC41;

Articolo 7 capoverso 6 AP-LISDC

- È proposto che la facoltà del direttore, di partecipare alle sedute del consiglio d’Istituto con voto consultivo, venga disciplinata nella disposizione sulla direzione (art. 9 AP-LISDC), visto che tematicamente, è in contrasto con l’oggetto disciplinato dall’articolo 7; la disposizione disciplina la composizione, la nomina e l’organizzazione del consiglio d’Istituto, non le facoltà della direzione42.

Articolo 7 capoverso 8 AP-LISDC

- È proposta la seguente formulazione: «I membri del consiglio d’Istituto adempiono i propri compiti [e obblighi] con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’Istituto»43.

Articolo 8 AP-LISDC

- È proposto di disciplinare nella legge soltanto i compiti centrali del consiglio d’Istituto e di continuare a regolamentare i restanti compiti a livello di ordinanza in base a una corrispondente delega di competenze; la normativa proposta deve essere ridotta all’essenziale; non vi sarebbe motivo per cui la legge debba definire esaustivamente i compiti del consiglio d’Istituto44;

- è proposta la seguente modifica della lettera a: «… l’attività dell’Istituto e approva il programma di ricerca e di lavoro»45;

- è proposto d’invertire l’ordine di apparizione delle lettere a e b; dal punto di vista materiale la disposizione sull’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale andrebbe collocata prima della definizione dell’attività dell’ISDC46;

- l’istituzione del comitato scientifico è accolta con soddisfazione (lett. c)47;

40 Uni FR, secondo la quale l’ISDC, come negli ultimi anni, continuerà a essere fortemente sollecitato dall’Amministrazione federale generale per il fatto che i suoi obiettivi e compiti restano immutati e la prevista composizione del consiglio d’Istituto non offrirebbe la prospettiva di un cambiamento della situazione.

41 Widmer.

42 GL.

43 Uni LU.

44 GL.

45 Uni BE; CS.

46 ZH.

47 Uni FR; Uni BE e CS, entrambi fanno notare che i compiti del comitato scientifico, in quanto organo composto esclusivamente da rappresentanti del mondo scientifico, sono fornire consulenza all’ISDC, assicurare la buona qualità scientifica del lavoro dell’ISDC e il suo collegamento in rete; istituti analoghi in Svizzera e all’estero disporrebbero di organi simili (p.es. il Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht ad Amburgo o l’Advisory Board dell’Istituto Paul Scherrer); un organo facoltativo, così come previsto dall’avamprogetto, non potrebbe soddisfare compiti così importanti.