Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 17 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione 03.11.2017

N. di riferimento/dell’incarto: COO.2180.104.7.105620 / 462/2016/00010

altro modo, ad esempio, attraverso la digitalizzazione; la questione dell’assicurazione dovrebbe essere riesaminata76.

6 Punti non trattati nell’avamprogetto

Alcuni interpellati hanno proposto la trattazione dei seguenti punti nel progetto.

6.1 Tariffa preferenziale per i Cantoni e ordinanza sugli emolumenti

- Si deplora l’assenza di una disposizione ai sensi dell’attuale articolo 11 secondo cui i tribunali e le amministrazioni cantonali beneficiano di una tariffa ridotta sugli emolumenti per i pareri giuridici o le informazioni77. Si teme che le autorità cantonali possano perdere la tariffa preferenziale di cui godono oggi78. La revisione dovrebbe pertanto prevedere una disposizione analoga al vigente articolo 1179;

- è chiesto che l’ordinanza sugli emolumenti che dovrà essere adottata dal Consiglio federale secondo l’articolo 14 AP-LISDC, preveda per i tribunali e i servizi amministrativi cantonali una deroga al principio dell’equivalenza e della copertura dei costi, altrimenti, contrariamente a quanto si evince dal numero 3.2 del rapporto esplicativo, il progetto avrebbe conseguenze finanziarie per i Cantoni80;

- si deplora che l’ordinanza sugli emolumenti non sia ancora stata redatta81.

6.2 Organizzazioni internazionali

Occorre chiarire la questione legata ai mandati delle organizzazioni internazionali, indipendentemente dal fatto che la Svizzera vi abbia o non vi abbia (ancora) aderito82:

7 Consultazione

Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061), sono accessibili al pubblico: la pertinente documentazione83; al termine della procedura, i pareri pervenuti84; il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Questi documenti sono pubblicati in forma elettronica.

76 ZH.

77 TG; VD.

78 VD.

79 TG.

80 VD.

81 Con riferimento al cap. 3.2 del rapporto esplicativo, AG precisa che si parte tuttavia dal presupposto che la revisione non abbia ripercussioni finanziarie per i Cantoni che incaricano l’ISDC di fornire una prestazione, in particolare l’elaborazione di pareri giuridici.

82 Uni BS; secondo la quale, le organizzazioni internazionali non sono attori privati ai sensi dell’art. 17 AP-LISDC e non rientrano nemmeno tra le autorità cantonali e federali menzionate all’art. 3; Widmer, secondo il quale l’ISDC ha spesso elaborato mandati non soltanto del Consiglio d’Europa, ma anche della Commissione europea.

83 https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ind2016.html#EJPD

84 https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2811/Stellungnahmen.pdf