Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/46: Revisione totale della legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato (LIDC) · 17 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione 03.11.2017

N. di riferimento/dell’incarto: COO.2180.104.7.105620 / 462/2016/00010

3 Oggetto della consultazione (avamprogetto)

Nonostante la modifica della struttura organizzativa dell’ISDC, la revisione totale della legge sull’Istituto non interviene sui suoi compiti e il suo statuto giuridico. Introduce tuttavia una separazione netta tra i suoi compiti legali e le sue prestazioni commerciali. Si tratta di conferire all’ISDC strutture snelle e adeguate così da garantirne una conduzione flessibile ed efficiente.

Per applicare i principi guida menzionati al paragrafo precedente, la struttura organizzativa dell’ISDC comprenderà soltanto due organi: il consiglio d’Istituto e la direzione. Il primo sarà composto da soli nove membri (rispetto ai 22 attuali), il secondo da tre al massimo, ossia un direttore e due direttori supplenti. Questa struttura nuova e snella risponde alle esigenze del rapporto sul governo d’impresa del Consiglio federale. Le modifiche della struttura organizzativa dell’ISDC, che porteranno a un aumento dell’efficienza e a una riduzione dei costi finora a carico della struttura esistente, adempiono il mandato del Consiglio federale.

Per sostenere la direzione nelle questioni scientifiche il consiglio d’Istituto può istituire un comitato scientifico con funzione puramente consultiva. Tale comitato esiste già e si è affermato negli ultimi anni.

Secondo la decisione del Consiglio federale del 22 ottobre 2014, l’ISDC beneficia, nonostante sia un’unità amministrativa decentralizzata, di uno statuto particolare per quanto riguarda il personale e la previdenza professionale. Anche in futuro non terrà una contabilità propria e sarà sottoposto al Consiglio federale in termini di politica del personale. In quanto unità amministrativa decentralizzata assoggettata alla legge sul personale federale (LPers), l’ISDC dovrà per contro informare sui salari dei quadri e sulla gestione del personale dei servizi federali autonomi nell’ambito dei rispettivi rapporti.

L’ISDC potrà ricevere o acquisire fondi di terzi, in particolare versamenti di terzi e contributi da programmi di ricerca.

Il Consiglio federale fisserà ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell’ISDC. Questa novità risponde alle esigenze del rapporto sul governo d’impresa.

Il Consiglio federale vigilerà sull’Istituto rispettandone l’indipendenza scientifica e potrà prendere visione dei documenti dell’Istituto nonché informarsi sulla sua attività.

Le prestazioni commerciali, ossia i pareri giuridici per terzi, saranno retti dal diritto privato. La remunerazione delle prestazioni fornite in questo ambito non saranno più disciplinate dall’ordinanza del Consiglio federale sugli emolumenti, ma spetterà al consiglio d’Istituto definire le modalità di fatturazione e l’importo degli emolumenti da versare all’ISDC per le prestazioni fornite. In tale contesto, per evitare qualsivoglia distorsione della concorrenza, il consiglio d’Istituto dovrà tenere conto delle tariffe applicate dai suoi concorrenti sul mercato per la redazione di pareri giuridici indipendenti. In assenza di un siffatto mercato, l’ISDC dovrà esigere come minimo una remunerazione che consenta di coprire i costi.

L’avamprogetto di legge sancisce esplicitamente che la Confederazione concede in usufrutto all’ISDC i beni mobili (in particolare il fondo bibliotecario). A tal fine dovrà essere concluso un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l’ISDC.

L’immobile, in cui ha sede l’ISDC da oltre 30 anni, è di proprietà del Cantone di Vaud; l’utilizzazione da parte della Confederazione e un suo contributo ai costi di un eventuale ampliamento sono disciplinati nella Convenzione del 23 maggio 1979 tra la Confederazione e il Cantone di Vaud (e in un Protocollo aggiuntivo del 15 agosto 1979).