Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/50: Progetto di ordinanza che disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici · 17 pagine

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riempito in un contenitore di cartone o il suo avvolgimento con della pellicola). Sono altresì esclusi i costi di produzione dell'eventuale applicatore.

L'inclusione dei costi di riempimento è compatibile anche con l'articolo 48c capoverso 3 lettera c LPM. Né la LPM né il messaggio escludono l'inclusione dei costi di riempimento nel calcolo dei costi di produzione se si tratta di una tappa della produzione che incide sulla qualità del prodotto finale.

Lettera d: costi per il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione della salute, dell’informazione dei consumatori e della valutazione della sicurezza.

Diversi ordinamenti giuridici prevedono che, prima dell'immissione sul mercato di un prodotto cosmetico, sia allestito un dossier per la valutazione della sicurezza e che il prodotto sia registrato presso le autorità competenti. I costi derivanti sono in linea di massima costi per la sicurezza dei prodotti e per i controlli di qualità e non spese di marketing. Se i controlli si svolgono in Svizzera, i relativi costi, realizzati nel Paese, vanno inclusi nel calcolo dei costi di produzione determinanti. Sono invece escluse le tasse eventualmente dovute alle rispettive autorità competenti, in quanto si tratta di costi sempre realizzati nel Paese nel quale il prodotto cosmetico viene registrato. Per i prodotti d'esportazione questo tipo di tassa è in genere corrisposto all'estero e il fatto che un prodotto sia venduto in Svizzera o esportato per la vendita dalla Svizzera non dovrebbe influire sull'utilizzo delle indicazioni di provenienza. Se è previsto che siano condotti anche test di efficacia e di tollerabilità (p.es. dermatologica), anche questi costi devono essere considerati nel calcolo dei costi di produzione determinanti.

Lettera e: costi per i controlli di qualità e le certificazioni prescritti per legge o disciplinati in modo uniforme all’interno di un settore.

I costi per i controlli di qualità e le certificazioni vanno considerati nel computo dei costi di produzione, se tali attività si svolgono nel quadro di una procedura prevista dalla legge o di una procedura standard per il settore. Ne sono un esempio i costi per l'osservanza delle buone pratiche di fabbricazione (Good Manufacturing Practice, GMP). Non vanno invece considerati i costi realizzati solo dopo la vendita del prodotto cosmetico, ad esempio legati al servizio post vendita ai clienti e alla cosmetovigilanza.

Produrre secondo le buone pratiche di fabbricazione è un principio fondamentale ancorato nel diritto sui cosmetici che l'industria cosmetica applica da anni. Per i prodotti destinati al mercato europeo, il procedimento di fabbricazione deve, ad esempio, figurare nella documentazione informativa sul prodotto europea.

I criteri e le linee guida relativi alle buone pratiche di fabbricazione sono ad esempio definiti nella norma internazionale EN ISO 22716 (Buone pratiche di fabbricazione), che anche la Commissione europea identifica quale strumento adeguato ai fini dell'osservanza dei requisiti di produzione prescritti per legge in una pubblicazione nell'ambito del regolamento CE 1223/2009 sui prodotti cosmetici13.

13 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, GU L 342, pag. 59 segg.