Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/50: Progetto di ordinanza che disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici · 17 pagine

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Capoverso 3:

Non è ammesso l’uso della croce svizzera o di altre indicazioni di provenienza svizzere indirette né di segni con esse confondibili. L'articolo 5 capoverso 5 OIPSDA prevede una regolamentazione simile.

Capoverso 4:

L’indicazione della provenienza delle singole materie non deve lasciare supporre che si riferisca al prodotto cosmetico nel suo insieme.

Articolo 7 Indicazione obbligatoria dell’origine della merce

L'articolo 7 disciplina l'indicazione, spesso obbligatoria per motivi normativi, dell'origine svizzera sul prodotto o sull'imballaggio del prodotto cosmetico anche nei casi in cui esso non soddisfi le condizioni per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere. Spesso, specie sui prodotti cosmetici esportati nell'Ue, indicare il Paese d'origine è obbligatorio. Le relative disposizioni e condizioni non coincidono con quanto previsto dalla presente ordinanza. L'articolo 7 coordina le diverse disposizioni.

Lettera a: se il prodotto in questione non adempie i requisiti del presente progetto di ordinanza per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, l’indicazione obbligatoria del Paese d'origine non può in particolare essere evidenziata con il colore, la dimensione del carattere o la rappresentazione grafica.

Lettera b: l’indicazione dell'origine del prodotto deve essere apposta sul prodotto cosmetico o sul suo imballaggio insieme alle altre indicazioni obbligatorie e non in maniera separata o evidenziata.

Lettera c: l’utilizzo della croce svizzera e di altre indicazioni di provenienza svizzere indirette, come la raffigurazione del Cervino, non è ammesso se il prodotto cosmetico in questione non soddisfa le condizioni per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere definite nell'ordinanza di settore.

Articolo 8 Lista delle materie disponibili in Svizzera in quantità sufficiente o insufficiente

L'articolo 52k OPM introduce un sistema semplificato per escludere le materie disponibili in Svizzera in quantità insufficiente dal calcolo del 60 per cento dei costi di produzione. Secondo l'articolo 52k OPM i settori possono pubblicare le informazioni sulla disponibilità delle materie in Svizzera (liste positive e negative) fondandosi su criteri oggettivi. Una tale «lista di settore» non è definita nella presente ordinanza e non è quindi vincolante. Consente semplicemente di presumere che una determinata materia sia disponibile in quantità sufficiente o insufficiente ed è utile ai produttori svizzeri per il calcolo dei costi di produzione. La lista crea una presunzione confutabile nel quadro di una procedura giudiziaria. All'occorrenza, le informazioni pubblicate dovranno essere modificate di conseguenza. La presunzione creata dalla lista non esonera tuttavia i produttori svizzeri da qualsivoglia responsabilità nell’uso di un’indicazione di provenienza,