Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/50: Progetto di ordinanza che disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici · 17 pagine
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Svizzera. Dal calcolo sono, ad esempio, esclusi i costi di imballaggio (in merito cfr. il commento all’art. 3 lett. a; in merito alle eccezioni cfr. l'art. 48c LPM2).
In secondo luogo, l'ordinanza prevede che la produzione dei cosmetici contrassegnati con un'indicazione di provenienza svizzera si svolga prevalentemente in Svizzera. Per tali prodotti stabilisce pertanto che almeno l’80 per cento dei costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione di un prodotto cosmetico sia realizzato in Svizzera (in merito cfr. il commento all’art. 3 lett. c).
In terzo luogo, l’ordinanza dispone che determinate attività particolarmente rilevanti per la qualità dei prodotti cosmetici (elencate nominativamente nel progetto) si svolgano in Svizzera (cfr. di seguito il commento all'art. 3 lett. c).
Infine, qualora singole materie di un prodotto cosmetico siano pubblicizzate con un'indicazione di provenienza svizzera (p.es. un prodotto cosmetico «con estratti di camomilla di provenienza svizzera»), il progetto di ordinanza prevede condizioni specifiche (cfr. art. 6). La disposizione precisa se e a quali condizioni sia lecito pubblicizzare le singole materie con un'indicazione di provenienza. L'ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA3) prevede una disposizione analoga per la pubblicizzazione degli ingredienti svizzeri. Per i prodotti industriali anche l’ordinanza «Swiss made» per gli orologi4 prevede la possibilità di mettere in evidenza, a determinate condizioni, la provenienza svizzera di determinate componenti di un orologio.
3. Base legale
Il progetto di ordinanza «Swiss made» per i cosmetici poggia sull'articolo 50 capoverso 2 LPM. La disposizione dà ai settori interessati la possibilità di precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per determinati prodotti (nella fattispecie i prodotti cosmetici e alcuni ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici).
Nel messaggio concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici5 il Consiglio federale sollecita i settori dell'economia svizzera a fare maggiormente uso dello strumento dell'ordinanza di settore.
L’ordinanza di settore consente di tenere conto delle particolarità di un ramo economico precisando le condizioni alle quali può essere usata un’indicazione di provenienza svizzera (art. 50 cpv. 2 LPM). In un’ordinanza di questo tipo, il Consiglio federale può anche prescrivere criteri più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello di legge. Per tutte le categorie di merci, l’articolo 48 capoverso 2 LPM prevede condizioni supplementari che possono aggiungersi ai requisiti generali,
2 RU 2015 3631.
3 RU 2015 3659.
4 RU 2016 2593.
5 Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (in seguito: messaggio «Swissness»), FF 2009 7425, in particolare 7480, 7486, 7539, 7555.