Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/50: Progetto di ordinanza che disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici · 17 pagine
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7.2 Ripercussioni economiche
Secondo indicazioni del settore l'industria cosmetica svizzera conta circa 70 aziende che producono in Svizzera. Di queste alcune sono attive (anche) nell'esportazione. Secondo indicazioni dell’ SKW, il ricavo annuo dell'industria cosmetica svizzera ammonta a circa 2,1 miliardi di franchi. A questa cifra si aggiunge un fatturato derivante dalle esportazioni di circa 1 miliardo di franchi. Secondo stime del settore l'industria cosmetica occupa circa 3 000 lavoratori in Svizzera. Il settore dei produttori svizzeri è perlopiù costituito da piccole e medie imprese, ma anche da qualche grande azienda internazionale. Le aziende sono distribuite in tutto il Paese, con una concentrazione nella regione nordorientale.
I membri dell’SKW e di Swisscos hanno approvato la presente ordinanza di settore all'unanimità. Se ne deduce che le aziende produttrici di cosmetici in Svizzera ritengano che gli effetti benefici del valore aggiunto «Swissness» andranno almeno a compensare gli eventuali costi supplementari cagionati da un adeguamento della catena del valore. Determinare la portata di eventuali effetti di trasferimento dovuti all'entrata in vigore delle nuove regole generali
«Swissness» e il ruolo delle disposizioni specifiche dell'ordinanza di settore non è possibile.
La presente ordinanza consente alle aziende svizzere fornitrici di materie per la produzione di cosmetici di segnalare la disponibilità di tali materie in una lista. Se una materia figura nella lista è presumibile che sia disponibile in quantità sufficiente. Va quindi considerata nel computo dei costi di produzione del prodotto finale. Questo meccanismo incentiva le aziende fornitrici a produrre in Svizzera.
Per i consumatori l'ordinanza di settore accresce la certezza che un prodotto cosmetico contrassegnato con la croce svizzera sia effettivamente prodotto in Svizzera. I prodotti cosmetici svizzeri sono rappresentati in tutti i segmenti di prezzo (perlopiù in quello medio-alto). In questi segmenti la sensibilità dei clienti alle variazioni di prezzo è meno accentuata, non si prevede quindi che un eventuale adeguamento della catena del valore influisca negativamente sulle vendite e sull'utile realizzati. Questa ipotesi è sostenuta anche dall'adozione all'unanimità dell’avamprogetto da parte del settore.
Se intendono utilizzare indicazioni di provenienza svizzere, anche le aziende che esportano prodotti cosmetici all'estero sono chiamate a soddisfare le condizioni della presente ordinanza. È così sostenuto il marcato orientamento internazionale del settore. L'ordinanza consente inoltre di estendere la protezione dei prodotti cosmetici svizzeri all'estero con la registrazione di un marchio geografico in Svizzera. Ciò rafforzerà ulteriormente la protezione delle indicazioni di provenienza svizzere all'estero.
Le aziende attive nella produzione di cosmetici sono già chiamate a verificare se soddisfano le condizioni attuali per l'uso di indicazioni di provenienza svizzere (art. 47 segg. LPM). È verosimile che, per adempiere ai requisiti definiti per contrassegnare un prodotto cosmetico con un'indicazione di provenienza svizzera, diversi produttori svizzeri dovranno rivedere la catena di rifornimento e adeguare i metodi di calcolo. In alcuni casi ciò potrà comportare delle riorganizzazioni. In linea di massima, tuttavia, l’ordinanza di settore non causa costi supplementari per i produttori interessati.