Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/50: Progetto di ordinanza che disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici · 17 pagine

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1. Introduzione

L'ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici (ordinanza «Swiss made» per i prodotti cosmetici) disciplina l'uso delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici e alcuni ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici.

Il numero di procedure penali e civili aperte dinanzi ai tribunali svizzeri e di procedure di ricorso trasmesse alla Commissione svizzera per la lealtà dimostra che, nell'ambito dei prodotti cosmetici, vige un clima di profonda incertezza in merito alle condizioni di utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere. Benché determinati aspetti siano stati chiariti nel quadro della revisione della legge sulla protezione dei marchi (LPM) e della relativa ordinanza (OMP)1, la cui entrata in vigore è stata fissata per il 1° gennaio 2017, diverse questioni specifiche del settore restano irrisolte.

Vista l’ottima reputazione di cui godono i prodotti cosmetici svizzeri, questa situazione è tutt’altro che soddisfacente. Nel settore dei cosmetici la provenienza svizzera è sinonimo di qualità, affidabilità ed esclusività e l’uso di un’indicazione di provenienza svizzera influisce sulle decisioni di acquisto dei consumatori in Svizzera e all’estero.

Anche nel settore dei prodotti cosmetici c’è chi cerca di approfittare di questo valore aggiunto sfruttando le zone grigie al fine di trarre il massimo profitto dall'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per prodotti che non hanno un legame sufficientemente stretto con la Svizzera. Ciò mina la reputazione dei prodotti cosmetici svizzeri e, di riflesso, la Svizzera in quanto luogo di produzione.

L'assenza di regole precise per l'utilizzo delle indicazioni di provenienza in Svizzera rende difficile migliorarne la protezione anche all'estero. Nei mercati asiatici, ad esempio, le autorità competenti sono sempre più consapevoli del valore delle indicazioni di provenienza. Per poter reagire nei casi di abuso, tuttavia, spesso chiedono che siano fornite chiare norme sull'utilizzo lecito dell'indicazione interessata nel Paese di provenienza. Le regole in vigore in Svizzera sono notoriamente troppo vaghe e anche le nuove disposizioni della LPM e dell’OPM non tengono sufficientemente conto delle specificità, di seguito esposte, del settore dei prodotti cosmetici e lasciano irrisolte diverse problematiche che la presente ordinanza intende risolvere.

2. In generale

Il progetto di ordinanza «Swiss made» per i cosmetici definisce tre criteri che devono essere soddisfatti, affinché un prodotto cosmetico possa essere contrassegnato con un'indicazione di provenienza svizzera entro i confini nazionali.

 In primo luogo, devono essere soddisfatte le condizioni definite nella LPM per i prodotti industriali. Ciò significa che, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, almeno il 60 per cento del totale dei costi di produzione di un prodotto cosmetico deve essere realizzato in

1 Revisione della legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM; RS 232.11; Raccolta ufficiale [RU] 2015 3631) e revisione dell'ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi (OPM; RS 232.111; RU 2015 3649).