Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/50: Progetto di ordinanza che disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici · 17 pagine

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6. Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione

Capoverso 1:

L’ordinanza include qualsivoglia segno percepito dalle cerchie commerciali rilevanti in Svizzera quale rinvio alla provenienza svizzera di un prodotto cosmetico. Sono inclusi i nomi geografici, le bandiere, la croce svizzera, altri simboli nazionali, ecc.

L'ordinanza non vale unicamente per l'utilizzo delle designazioni «Svizzera», «svizzero» o della croce svizzera, ma anche per i nomi geografici regionali o locali e per i segni quali la designazione «Geneva» o le raffigurazioni delle bandiere cantonali, nella misura in cui tali segni siano compresi come rinvii alla provenienza geografica dalle cerchie commerciali svizzere.

L'ordinanza include anche le indicazioni geografiche con aggiunte specificanti o delocalizzanti (p.es. «Swiss Quality from India»).

Le espressioni che non si riferiscono direttamente alla provenienza dei prodotti, bensì a una determinata attività (p.es. «Swiss engineering», «Research & Development in Switzerland» o «Quality control in Switzerland»), possono essere utilizzate se le attività descritte si svolgono interamente nel luogo indicato e se i destinatari non sono ingannati sull'effettiva provenienza del prodotto in questione (cfr. art. 47 cpv. 3terLPM).

Capoverso 2:

Il rapporto tra la prevista ordinanza «Swiss made» per i cosmetici e l’OPM9 è regolato al capoverso 2. Le disposizioni dell’OPM sono applicabili anche per i prodotti cosmetici. Le disposizioni specifiche del presente progetto prevalgono.

Articolo 2 Definizioni

L'articolo 2 definisce cinque espressioni centrali per l'applicazione dell'ordinanza, ossia «prodotti cosmetici», «sfuso», «applicatore», «costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione» e «imballaggio primario».

Lettera a: l'espressione «prodotti cosmetici» è definita in modo univoco e sufficiente nei seguenti atti normativi svizzeri:

 legge federale del 9 ottobre 199210 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr, in particolare art. 5 lett. b LDerr);

 ordinanza del 23 novembre 200511 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, in particolare art. 35 ODerr);

9 RU 2015 3649.

10 RS 817.0.

11 RS 817.02.