Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/50: Progetto di ordinanza che disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici · 17 pagine

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Se le tappe significative della produzione si svolgono in Svizzera, come prescritto all'articolo 3 lettera c, almeno l'80 per cento dei costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione sarà praticamente sempre realizzato in Svizzera.

L'articolo 3 lettera b non modifica il principio definito nella LPM, secondo il quale il 60 per cento dei costi di produzione determinanti deve essere realizzato in Svizzera, ma, in combinato disposto con l'articolo 4, si limita a precisare che i produttori non possono scegliere liberamente la composizione dei costi di produzione. L’articolo 48c capoverso 1 LPM non fornisce indicazioni specifiche circa le modalità di raggiungimento del tasso del 60 per cento dei costi di produzione. La presente ordinanza precisa la condizione esigendo che l’80 per cento dei costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione di un prodotto cosmetico contrassegnato con un’indicazione di provenienza svizzera sia realizzato in Svizzera.

Rispetto ai costi delle materie, l’ordinanza attribuisce ai costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione un'importanza particolare giustificata dal fatto che, di norma, gli ingredienti utilizzati in un prodotto cosmetico sono composti chimici commerciati come beni indifferenziati in tutto il mondo, le cui caratteristiche non dipendono essenzialmente dal luogo di produzione.

La lettera c prevede che, per i prodotti contrassegnati con un'indicazione di provenienza svizzera, si svolgano in Svizzera (per le indicazioni di provenienza regionali o locali: nel luogo indicato) determinate tappe della produzione:

Numero 1: produzione dello sfuso.

Lo sfuso deve imperativamente essere miscelato e acquisire le sue caratteristiche essenziali in Svizzera. Le singole materie che compongono lo sfuso possono invece essere approntate all'estero, sempreché sia garantito che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere a e b.

Numero 2: riempimento dell’imballaggio primario con lo sfuso o assemblaggio dello sfuso con l'applicatore.

Il riempimento dell'imballaggio primario incide in modo significativo sulla qualità del prodotto finale e sulla sua conservabilità, dal momento che un buon prodotto cosmetico può perdere valore sotto il profilo della qualità e dell'igiene proprio durante il riempimento. L’impiego di un imballaggio primario inadatto può ad esempio alterare la composizione del prodotto cosmetico o le sue proprietà organolettiche. In Svizzera il processo di riempimento è assoggettato a disposizioni severe tese a evitare questo tipo di effetto. Se il processo di riempimento si svolge nel luogo indicato si garantisce il rispetto di tali requisiti di qualità. Se è utilizzata un'indicazione di provenienza che rinvia genericamente alla Svizzera, il riempimento dell'imballaggio primario con lo sfuso o l'assemblaggio dello sfuso con l'applicatore può avvenire ovunque in Svizzera. Se un prodotto cosmetico è contrassegnato con un'indicazione di provenienza locale o regionale, tali attività devono svolgersi nel luogo indicato.

Numero 3: controlli di qualità e certificazioni.

Se il prodotto è contrassegnato con un'indicazione di provenienza svizzera, i controlli di qualità e le certificazioni prescritti per legge o disciplinati in modo uniforme all’interno di un settore de-