Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/50: Progetto di ordinanza che disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici · 17 pagine

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 ordinanza del 23 novembre 200512 del DFI sui cosmetici (OCos, in particolare allegato 1 OCos).

La presente ordinanza riprende le definizioni preesistenti. Un prodotto cosmetico è costituito dallo sfuso nel suo imballaggio primario o dallo sfuso finito assemblato con l’applicatore (cfr. in seguito lett. b). L’applicatore e l’imballaggio primario (cfr. in seguito lett. c ed e) non rientrano nella definizione di prodotto cosmetico.

Lettera b: per «sfuso» sono intese le sostanze o miscele di sostanze utilizzate in un prodotto cosmetico prima del riempimento dell’imballaggio primario o prima dell’assemblaggio con l'applicatore. Secondo questa definizione sono incluse tutte le materie che compongono un prodotto cosmetico.

Lettera c: un «applicatore» serve per utilizzare e in particolare applicare i prodotti cosmetici. Sono, ad esempio, applicatori il tubo e il sistema di rotazione dei rossetti, il pennello per l'applicazione di una cipria, il dispositivo di polverizzazione che consente di spruzzare gli aerosol cosmetici, ecc.

Lettera d: secondo la presente ordinanza i «costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione» comprendono tutti i costi di produzione ad esclusione dei costi delle materie del prodotto cosmetico. La terminologia corrisponde alla terminologia utilizzata nella LPM e nell’OPM.

Lettera e: l'«imballaggio» primario contiene lo sfuso e ne consente la conservazione. Si tratta generalmente di tubi, barattoli, pellicole, recipienti di vetro, coperchi, ecc. che entrano in contatto diretto con il prodotto cosmetico e possono quindi influire sulla stabilità e sulla conservabilità del prodotto cosmetico in questione, senza tuttavia determinare direttamente le caratteristiche dello sfuso.

Articolo 3 Principio

L’articolo 3 stabilisce che l'utilizzo di un'indicazione di provenienza svizzera per un prodotto cosmetico è ammesso se sono soddisfatte le condizioni della presente ordinanza.

Lettera a: la disposizione in virtù della quale il 60 per cento dei costi di produzione di un prodotto cosmetico deve essere realizzato in Svizzera se il prodotto è contrassegnato con un'indicazione di provenienza svizzera è in linea con le disposizioni della LPM e dell’OPM, di cui la presente disposizione riprende i requisiti. Sono esclusi dal calcolo dei costi di produzione i costi di fabbricazione o di acquisto dell'imballaggio di un prodotto cosmetico (compresi i costi dell'imballaggio primario) e i costi degli applicatori (in merito cfr. l'art. 4).

La lettera b prevede che, se il prodotto è contrassegnato con un'indicazione di provenienza svizzera, l'80 per cento dei costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione (ossia i costi previsti nell’art. 4 cpv. 1 lett. a—c) debba essere realizzato in Svizzera.

Il modo più semplice per circoscrivere i costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione è con una definizione negativa: comprendono tutti i costi di produzione tranne i costi delle materie.

12 RS 817.023.31.