Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/50: Progetto di ordinanza che disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici · 17 pagine
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quindi anche in relazione, ad esempio, al criterio del 60 per cento dei costi di produzione di cui all’articolo 48c LPM.
4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’ordinanza «Swiss made» per i cosmetici soddisfa i requisiti minimi previsti dalla legislazione «Swissness». In conformità con quanto definito nella legislazione generale per i prodotti industriali (art. 48c cpv. 1 LPM), l’ordinanza prevede, segnatamente, che almeno il 60 per cento dei costi di produzione sia realizzato in Svizzera. Rispetto ai requisiti minimi definiti nella legislazione «Swissness», l’ordinanza definisce regole più precise e severe. Il criterio dell’80 per cento dei costi di ricerca e sviluppo e la condizione cumulativa secondo cui la produzione dello sfuso e il riempimento devono svolgersi in Svizzera in particolare, rappresentano un inasprimento dei requisiti previsti dalla legislazione «Swissness».
Il Consiglio federale ha esaminato la questione della compatibilità dei nuovi criteri «Swissness»6 con gli impegni internazionali della Svizzera nel quadro del messaggio concernente il progetto «Swissness», valutando in particolare la possibilità di definire le condizioni per l’utilizzo delle indicazioni di provenienza in Svizzera. Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che le disposizioni legali per l’utilizzazione di indicazioni di provenienza svizzere sono compatibili con tali impegni. È quindi compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera anche l’ordinanza «Swiss made» per i cosmetici. Si prevede di informare l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) circa la nuova ordinanza.
5. Rappresentatività
5.1 Principio
Un'ordinanza di settore, quale la prevista ordinanza «Swiss made» per i cosmetici, consente di definire regole più precise che tengano conto delle esigenze specifiche dei singoli settori7.
Un'ordinanza di settore non deve, tuttavia, servire abusivamente gli interessi di una parte del settore. È quindi indispensabile che una quota rappresentativa delle aziende del settore, nella fattispecie i produttori di cosmetici attivi in Svizzera, appoggi il progetto di ordinanza8.
Il presente progetto è sostenuto dalle due associazioni che rappresentano i membri dell'industria svizzera dei prodotti cosmetici, ossia l'Associazione svizzera dei cosmetici e dei detergenti (SKW) e l'Associazione per la protezione dell'origine dei cosmetici svizzeri (Swisscos). Non esistono in Svizzera altre associazioni a tutela degli interessi dell'industria dei cosmetici e dei produttori svizzeri di cosmetici.
6 Cfr. nota 5, in particolare 7551 segg.
7 Articolo 50 capoverso 2 LPM.
8 Cfr. nota 5, in particolare 7486, n. 2.1.2.4.