Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/50: Progetto di ordinanza che disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici · 17 pagine

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A complemento delle disposizioni della LPM e dell’OPM, l’articolo 5 esclude l'utilizzo della croce svizzera e di altre indicazioni geografiche indirette (p.es. la raffigurazione del Cervino) in relazione con indicazioni di provenienza relative al luogo in cui si è svolta una determinata tappa della produzione. L'articolo 5 capoverso 5 OPISDA prevede una limitazione analoga.

Articolo 6 Indicazioni di provenienza per singole materie

L'articolo 6 disciplina l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le singole materie di un prodotto cosmetico che, nel suo insieme, non soddisfa i requisiti per l'utilizzo. La disposizione risponde a una legittima esigenza dei produttori di cosmetici di segnalare la provenienza svizzera delle singole materie che compongono i loro prodotti anche nei casi in cui il prodotto cosmetico nel suo insieme non soddisfa i requisiti per l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzera. Cionondimeno la tutela degli interessi dei produttori non giustifica che nei destinatari siano suscitate attese inesatte circa la provenienza dei prodotti.

Capoverso 1:

La lettera a prevede che indicazioni di provenienza svizzere siano utilizzate per contrassegnare le singole materie di un prodotto solo se gli ingredienti in questione sono evocativi o

o rilevanti per le caratteristiche sostanziali del prodotto cosmetico e provengono interamente dalla Svizzera. La camomilla è, ad esempio, evocativa per una crema per le mani alla camomilla. È anche rilevante per le caratteristiche sostanziali del prodotto se è possibile dimostrare un effetto cosmetico derivante dal suo utilizzo. A differenza dell'articolo 5 capoverso 5 OIPSDA, la disposizione non esige che la singola materia sia rilevante dal profilo del peso rispetto al prodotto cosmetico nel suo insieme. Nell'ambito dei cosmetici questo tipo di limitazione sarebbe sproporzionato. Analogamente a quanto previsto dall’articolo 5 capoverso 5 OIPSDA, un prodotto naturale contrassegnato con un’indicazione di provenienza svizzera deve, invece, provenire interamente dalla Svizzera.

Succede spesso che siano contrassegnati in questo modo anche prodotti trasformati quali le essenze (p.es. «con estratti di camomilla svizzera»). In questi casi il prodotto naturale alla base (contenuto nel nome) deve provenire interamente dalla Svizzera e il prodotto trasformato deve soddisfare i criteri per l’utilizzazione di indicazioni di provenienza svizzere definiti nella LPM per la categoria di prodotti in questione.

La lettera b ammette l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere unicamente se, durante la fabbricazione del prodotto cosmetico composto dalla materia in questione, le attività secondo l'articolo 3 lettera c si sono svolte nel luogo indicato. Lo scopo è prevenire eventuali utilizzi abusivi e ingannevoli. La possibilità di contrassegnare un ingrediente svizzero di un prodotto cosmetico con un'indicazione di provenienza, benché il prodotto nel suo insieme non soddisfi i requisiti del progetto di ordinanza «Swiss made» per i cosmetici, è quindi data unicamente se il prodotto cosmetico è per la maggior parte fabbricato in Svizzera.

Capoverso 2:

Il capoverso 2 disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzera nei casi in cui i requisiti di cui al capoverso 1 sono soddisfatti. Le dimensioni dei caratteri dell’indicazione di provenienza svizzera della materia non possono superare le dimensioni di quelli impiegati per la denominazione specifica del prodotto cosmetico.