Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/50: Progetto di ordinanza che disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici · 17 pagine
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ad esempio, se le informazioni fornite da un settore sono palesemente scorrette o si contraddicono, oppure se il produttore dispone di informazioni specifiche riguardo alla disponibilità di una determinata materia.
Spetta al settore definire un responsabile per la tenuta della lista. Alla luce del suo ruolo di organizzazione mantello dell'industria cosmetica svizzera e delle sue conoscenze specialistiche in materia, attualmente l’SKW sembra essere la scelta più idonea. Ovviamente l'utilità di una lista di categoria dipende dalla frequenza degli aggiornamenti, di cui è responsabile il settore che pubblica la lista.
Il settore prevede di tenere una lista delle materie per la produzione di cosmetici segnalatele, a titolo privato e con copertura dei costi. La lista includerà le materie svizzere per la produzione industriale di cosmetici disponibili in Svizzera in quantità sufficiente e in una qualità costante, e che soddisfano le condizioni per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere secondo l'articolo 47 e seguenti LPM (lista positiva) segnalate dai singoli produttori.
È previsto che i produttori di materie svizzere che soddisfano i requisiti di cui in precedenza possano chiedere all’associazione di inserire la materia nella lista. L’associazione potrà inoltre includere di propria iniziativa le materie per la produzione industriale di cosmetici la cui disponibilità in Svizzera in quantità sufficiente e in una qualità costante è certa, e che soddisfano le condizioni per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere.
I produttori svizzeri di cosmetici potranno presumere che le materie annoverate siano disponibili in Svizzera in quantità e qualità sufficienti secondo le indicazioni del produttore e che sarà necessario tenerne conto. Le materie non incluse nella lista andranno invece presumibilmente escluse dal calcolo dei costi di produzione per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere.
Nel calcolo dei costi di produzione per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere le aziende sono libere di tenere conto anche di materie che non sono annoverate nella lista positiva.
Articolo 9 Entrata in vigore
L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017. La pubblicazione di una lista delle materie prime disponibili in Svizzera secondo l'articolo 8 è svincolata dall'entrata in vigore dell'ordinanza e può quindi precederla.
7. Ripercussioni
7.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni
L’ordinanza «Swiss made» per i cosmetici non attribuisce compiti supplementari alla Confederazione e ai Cantoni. L'attuazione dell'ordinanza di settore compete all’SKW e a Swisscos. Anche la tenuta di una lista positiva non avrà ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale per la pubblica amministrazione. La lista sarà gestita dall’associazione di settore a titolo privato e con copertura dei costi. L’emissione della presente ordinanza non comporta pertanto ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.