Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/50: Progetto di ordinanza che disciplina l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici · 17 pagine
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Il testo della versione del 15 novembre 2007 della norma EN ISO 22716 (Buone pratiche di fabbricazione) può essere consultato e ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
Capoverso 2:
L'articolo 4 capoverso 2 enumera alcuni fattori di costo che non devono essere considerati nel calcolo della quota svizzera o estera dei costi di produzione. Si tratta di fattori esclusi anche dall'articolo 48c LPM o di costi connessi ad attività che non influiscono direttamente sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto finale.
La lettera a prevede l'esclusione dal calcolo della quota svizzera o estera dei costi di produzione dei costi per lo svolgimento di test condotti in primo luogo ai fini della commercializzazione dei prodotti cosmetici. Questo tipo di esame non è finalizzato a garantire o verificare la qualità dei prodotti cosmetici, bensì si concentra sulle attese o sulle reazioni dei consumatori.
In conformità con l'articolo 48c capoverso 3 lettera c LPM la lettera b esclude i costi d'imballaggio dal calcolo dei costi di produzione, nella misura in cui non si tratti di costi legati al riempimento dell'imballaggio primario con il prodotto cosmetico. Lo stesso vale per i costi degli applicatori di prodotti cosmetici. Benché sia l'imballaggio sia l'applicatore possano essere rilevanti per l'utilizzo e la reputazione di un prodotto cosmetico, la presente ordinanza presuppone che le principali caratteristiche di un prodotto cosmetico siano essenzialmente riconducibili allo sfuso e alle sue componenti. Si vuole inoltre evitare che la provenienza di un prodotto cosmetico sia determinata da un imballaggio costoso.
La lettera c esclude le spese di trasporto dal computo dei costi di produzione. Ciò riguarda unicamente le spese di trasporto realizzate alla fine del processo di produzione del cosmetico.
Vanno invece considerate le spese per il trasporto delle materie o dello sfuso del prodotto durante la produzione. Nel caso dei produttori svizzeri che acquistano determinate materie da terzi, spesso non sarà possibile escludere le spese di trasporto realizzate nel luogo in cui l'azienda di trasporto incaricata fornisce i suoi servizi.
Le lettere d ed e escludono le spese di stoccaggio e di commercializzazione del prodotto cosmetico. Anche in questo caso ci si riferisce ai costi di stoccaggio e di commercializzazione realizzati dopo l'ultimazione del prodotto cosmetico.
Articolo 5 Indicazioni concernenti attività specifiche
L'articolo 5 completa la disposizione di cui all'articolo 47 capoverso 3terLPM. L'utilizzo di nomi geografici e altre indicazioni di provenienza che le cerchie commerciali determinanti non comprendono come rinvio alla provenienza geografica di un prodotto cosmetico, ma come rinvio al luogo nel quale si è svolta un’attività specifica, ossia una specifica tappa della produzione, è ammesso se la tappa di produzione in questione si è svolta interamente nel luogo indicato.
Ci si riferisce, ad esempio, a indicazioni come «Swiss Research» o «Swiss Engineering» (luogo in cui si è svolta la ricerca), «imballato in Svizzera» (luogo dell'imballaggio), «testato in Svizzera» (luogo in cui si è svolto un esame rilevante della qualità).