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Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 18 pagine

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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto RU ...

b. il contribuente ha acquistato il bene nell’ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo.

Art. 83 cpv. 1, frase introduttiva

1Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo non utilizza, immediatamente dopo averlo acquisito, un patrimonio, o parte di esso, assunto nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA oppure lo utilizza in misura inferiore rispetto all’alienante per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, occorre procedere come segue:

Art. 86 cpv. 1 lett. b

1Il contribuente è autorizzato ad applicare due aliquote saldo se:

b. almeno due di queste attività costituiscono ciascuna oltre il 10 per cento della cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili.

Art. 88 cpv. 1 e 2

1Attuale capoverso

2Nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 LIVA, la controprestazione complessiva può essere conteggiata all’aliquota saldo autorizzata applicabile alla prestazione preponderante. Se tuttavia le prestazioni sono tutte soggette alla medesima aliquota giusta l’articolo 25 LIVA, la controprestazione complessiva andrà conteggiata all’aliquota saldo autorizzata più alta, salvo che il contribuente riesca a dimostrare quale percentuale della prestazione complessiva sia relativa alle singole prestazioni parziali.

Art. 89 cpv. 3

3Se un’attività accessoria usuale per il settore o più attività accessorie usuali per il settore per le quali l’ordinanza dell’AFC prevede la stessa aliquota saldo costituiscono oltre il 50 per cento della cifra d’affari complessiva realizzata con l’attività principale imponibile e con le attività accessorie imponibili usuali per il settore, il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo è retto dagli articoli 86–88.

Art. 90 cpv. 2 e 2bis

2I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano beni mobili accertabili per rivenderli a un acquirente possono applicare la procedura di compensazione dell’imposta precedente fittizia, messa a disposizione dall’AFC. Tale procedura non è applicabile agli autoveicoli usati il cui peso complessivo non supera i 3500 kg né ai beni che il contribuente:

a. ha ricevuto nell’ambito della procedura di notifica da una persona che applica il metodo di rendiconto effettivo;

b. ha acquistato in territorio svizzero da una persona che ha importato tale bene in esenzione d’imposta;

c. ha acquistato in territorio svizzero in esenzione d’imposta; o