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Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 18 pagine

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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto RU ... Se l’attività che fonda l’assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l’anno, la cifra d’affari è riportata su un anno intero.

Art. 9a Esenzione e fine dell’esenzione dall’assoggettamento per le

imprese estere

(Art. 10 cpv. 2 lett. a e 14 cpv. 1 lett. b e 3 LIVA)

1Le imprese che non hanno sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero e che eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero sono esentate dall’assoggettamento se, alla luce delle circostanze, è presumibile che nell’arco dei successivi 12 mesi esse non raggiungano il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi. Qualora nel momento specifico non sia possibile valutare se il suddetto limite della cifra d’affari verrà raggiunto o meno, si dovrà effettuare una nuova valutazione dopo non più di tre mesi.

2Se sulla base della nuova valutazione è presumibile il raggiungimento del suddetto limite della cifra d’affari, l’esenzione dall’assoggettamento termina, a scelta, al momento:

a. dell’esecuzione della prima prestazione sul territorio svizzero; oppure

b. della nuova valutazione, e comunque entro e non oltre l’inizio del quarto mese.

3Per le imprese esentate dall’assoggettamento, l’esenzione termina allo scadere dell’esercizio in cui viene raggiunto il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi. Se l’attività che fonda l’assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l’anno, la cifra d’affari è riportata su un anno intero.

Art. 10 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. c

1Sono considerati prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente:

c. la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati;

2Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente:

c. la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati.

Art. 11

Abrogato

Art. 13

Abrogato

Art. 14 n. 6, 9 e 15

6. abrogato

9. la gestione di depositi;

15. concerne soltanto il testo francese