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Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 18 pagine
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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto RU ... Art. 118 cpv. 1 lett. c e d
1L’autorizzazione è rilasciata se il contribuente:
c. tiene per detti beni un controllo dettagliato sull’importazione, sul deposito e sull’esportazione;
d. presenta nei suoi periodici rendiconti fiscali con l’AFC, per le importazioni ed esportazioni di beni giusta la lettera b, eccedenti d’imposta precedente regolarmente superiori a 10 000 franchi per anno, che provengono dal versamento dell’imposta sull’importazione all’AFD; e
Titolo prima dell’art. 122
Titolo quinto: Diritto procedurale applicabile all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e all’imposta sull’acquisto
Capitolo 1: Diritti e obblighi del contribuente
Sezione 1a: Rinuncia all’annuncio di inizio dell’assoggettamento
(Art. 66 cpv. 1 LIVA)
Art. 121a
Le imprese che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta possono rinunciare ad annunciarsi come contribuenti presso l’AFC.
Sezione 1: Dati elettronici
Art. 122 Acquisizione e conservazione di dati
(Art. 70 cpv. 4 LIVA)
Il DFF emana disposizioni riguardanti l’acquisizione e la conservazione di dati elettronici che costituiscono elementi di prova rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto delle quali si presume vengano provate la provenienza e l’inalterabilità dei dati. La provenienza e l’inalterabilità dei dati possono essere provate anche in altro modo.
Art. 123, 124 cpv. 1 e 125
Abrogati
Titolo prima dell’art. 131
Capitolo 3: Diritti e obblighi delle autorità
Sezione 1: Protezione dei dati
Art. 131
Abrogato