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Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 18 pagine
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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto RU ... Art. 153 cpv. 1 e 2
1Il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata per le prestazioni che il richiedente ha acquisito in Svizzera corrisponde, per entità e restrizioni, al diritto alla deduzione dell’imposta precedente di cui agli articoli 28–30 e 33 capoverso 3 LIVA. L’imposta sul valore aggiunto versata per le prestazioni non soggette o esentate da tale imposta ai sensi della LIVA non viene rimborsata. Il rimborso è limitato all’ammontare corrispondente all’aliquota prevista dalla legge per la specifica prestazione.
2Le agenzie di viaggio e gli organizzatori di manifestazioni con sede all’estero non hanno diritto al rimborso delle imposte loro fatturate in Svizzera per forniture e prestazioni di servizi ricevute che essi rifatturano ai loro clienti.
Art. 158 Composizione dell’organo consultivo
(Art. 109 LIVA)
L’organo consultivo si compone di 14 membri permanenti.
2Abrogato
3Abrogato
Art. 159 cpv. 1bise 2
1bisL’AFC partecipa alle riunioni dell’organo consultivo in qualità di consulente.
2La Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto dell’AFC assume i compiti di segretariato che il presidente, d’intesa con l’AFC, le assegna e tiene il verbale delle riunioni dell’organo consultivo.
Art. 160 Pareri e raccomandazioni
(Art. 109 LIVA)
L’organo consultivo presenta le proprie prese di posizione e raccomandazioni all’attenzione del DFF. Può distinguere i pareri di maggioranza da quelli di minoranza.
Art. 161 cpv. 2
2La decisione circa la definizione della prassi spetta all’AFC.
Art. 162 cpv. 2 e 3
2Le prescrizioni in materia di segreto d’ufficio previste per i dipendenti della Confederazione si applicano per analogia anche alle altre persone che partecipano alle riunioni. Le persone ne sono informate preventivamente per scritto.
3Abrogato