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Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 18 pagine

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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto RU ... Art. 15

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 18 cpv. 3 lett. b

3Concerne soltanto il testo francese.

Art. 20 cpv. 2 e 3

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 32 Insiemi e combinazioni di prestazioni

(Art. 19 cpv. 2 LIVA)

Per determinare se il luogo della prestazione in caso di combinazioni di prestazioni si trovi in territorio svizzero o all’estero si applica per analogia l’articolo 19 capoverso 2 LIVA.

Art. 36 cpv. 1

Abrogato

Art. 37

Abrogato

Art. 38 Unità organizzative di una collettività pubblica

(Art. 21 cpv. 6 LIVA)

1Società di diritto privato o pubblico ai sensi dell’articolo 21 capoverso 6 LIVA sono le società detenute esclusivamente da una collettività pubblica, dalle sue unità organizzative o da una collettività pubblica e dalle sue unità organizzative.

2Istituti e fondazioni ai sensi dell’articolo 21 capoverso 6 LIVA sono gli istituti e le fondazioni costituiti esclusivamente da una collettività pubblica, dalle sue unità organizzative o da una collettività pubblica e dalle sue unità organizzative.

Art. 38a Prestazioni tra collettività pubbliche

(Art. 21 cpv. 2 n. 28 lett. b e c LIVA)

1L’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera b LIVA si applica a tutte le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche o unità organizzative di collettività pubbliche.

2L’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera c LIVA si applica a tutti gli istituti o fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche o da unità organizzative di collettività pubbliche.

Art. 38b Istituti di formazione e di ricerca

(Art. 21 cpv. 7 LIVA)

1Sono considerati istituti di formazione e di ricerca: