Progetto
Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 18 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto RU ... Art. 15
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 18 cpv. 3 lett. b
3Concerne soltanto il testo francese.
Art. 20 cpv. 2 e 3
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 32 Insiemi e combinazioni di prestazioni
(Art. 19 cpv. 2 LIVA)
Per determinare se il luogo della prestazione in caso di combinazioni di prestazioni si trovi in territorio svizzero o all’estero si applica per analogia l’articolo 19 capoverso 2 LIVA.
Art. 36 cpv. 1
Abrogato
Art. 37
Abrogato
Art. 38 Unità organizzative di una collettività pubblica
(Art. 21 cpv. 6 LIVA)
1Società di diritto privato o pubblico ai sensi dell’articolo 21 capoverso 6 LIVA sono le società detenute esclusivamente da una collettività pubblica, dalle sue unità organizzative o da una collettività pubblica e dalle sue unità organizzative.
2Istituti e fondazioni ai sensi dell’articolo 21 capoverso 6 LIVA sono gli istituti e le fondazioni costituiti esclusivamente da una collettività pubblica, dalle sue unità organizzative o da una collettività pubblica e dalle sue unità organizzative.
Art. 38a Prestazioni tra collettività pubbliche
(Art. 21 cpv. 2 n. 28 lett. b e c LIVA)
1L’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera b LIVA si applica a tutte le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche o unità organizzative di collettività pubbliche.
2L’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera c LIVA si applica a tutti gli istituti o fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche o da unità organizzative di collettività pubbliche.
Art. 38b Istituti di formazione e di ricerca
(Art. 21 cpv. 7 LIVA)
1Sono considerati istituti di formazione e di ricerca: