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Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 18 pagine
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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto RU ... Art. 4a Momento del mutamento del luogo della fornitura
(Art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA)
1In caso di forniture in conformità con l’articolo 7 capoverso 3 lettera b LIVA il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero a partire dal momento in cui il fornitore della prestazione raggiunge, con tali forniture, il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi all’anno.
2A partire da quel momento il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero per tutte le forniture provenienti dall’estero e destinate al territorio svizzero, e il fornitore della prestazione deve importare i beni a proprio nome.
3Se un anno il suddetto limite della cifra d’affari non viene più raggiunto, il luogo della fornitura continua a essere considerato sito in territorio svizzero fintanto che il fornitore della prestazione non comunichi per iscritto all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) di rinunciare all’imposizione delle forniture transfrontaliere. La rinuncia ha valore a decorrere dall’inizio del periodo fiscale successivo.
Art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 lett. h
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 6a cpv. 1
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 8
Abrogato
Art. 9 Esenzione e fine dell’esenzione dall’assoggettamento per le
imprese site sul territorio svizzero
(Art. 10 cpv. 2 lett. a e 14 cpv. 1 lett. a e 3 LIVA)
1Le imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero che avviano la propria attività o la estendono mediante assunzione di un’azienda o apertura di un nuovo settore d’attività sono esentate dall’assoggettamento se, alla luce delle circostanze, è presumibile che nell’arco dei successivi 12 mesi esse non raggiungano il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi. Qualora nel momento specifico non sia possibile valutare se il suddetto limite della cifra d’affari verrà raggiunto o meno, si dovrà effettuare una nuova valutazione dopo non più di tre mesi.
2Se sulla base della nuova valutazione è presumibile il raggiungimento del suddetto limite della cifra d’affari, l’esenzione dall’assoggettamento termina, a scelta, al momento:
a. dell’avvio o dell’estensione dell’attività; oppure
b. della nuova valutazione, e comunque entro e non oltre l’inizio del quarto mese.
3Per le imprese esentate dall’assoggettamento, l’esenzione termina allo scadere dell’esercizio in cui viene raggiunto il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi.