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Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 18 pagine
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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto RU ... privato sussidiate da collettività pubbliche, gli organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nei settori della cultura e dello sport, le associazioni secondo gli articoli 60-79 del Codice civile1 (CC) e le fondazioni ai sensi degli articoli 80-89bis CC.
3I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie non possono optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27, 29 e 30 LIVA. Se l’imposta viene comunque inserita in fattura, l’importo indicato va versato all’AFC con riserva di quanto esposto all’articolo 27 capoverso 2 LIVA.
4I servizi autonomi di cui all’articolo 12 capoverso 1 LIVA che si riuniscono in un unico soggetto fiscale (art. 12 cpv. 2 LIVA) possono applicare il metodo delle aliquote forfetarie.
Art. 98 cpv. 2
2Il metodo delle aliquote forfetarie dev’essere mantenuto per almeno tre periodi fiscali. Se il contribuente sceglie il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo delle aliquote forfetarie soltanto dopo dieci anni. Il passaggio anzitempo è possibile in occasione di qualsiasi adeguamento dell’aliquota forfetaria che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote d’imposta di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.
Art. 99a Rendiconto dell’imposta sull’acquisto
(Art. 37 cpv. 5 LIVA)
I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie e acquistano prestazioni di imprese con sede all’estero secondo gli articoli 45–49 LIVA devono versare trimestralmente l’imposta sull’acquisto all’aliquota legale corrispondente.
Art. 107 rubrica e cpv. 1
Modifica del sistema di rendiconto in caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo o del metodo delle aliquote forfetarie
1In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente deve conteggiare i crediti esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo o forfetarie autorizzate.
Art. 109
Abrogato
Art. 115 cpv. 1 lett. a
1L’importo della garanzia ammonta, in caso di crediti fiscali sorti condizionatamente o qualora siano accordate agevolazioni di pagamento secondo l’articolo 76 capoverso 1 LD1:
a. al 100 per cento nel caso di immagazzinamento di merci di gran consumo;