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Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 18 pagine
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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto RU ... II
Art. 166a Disposizioni transitorie sulla modifica del …
(Art. 7 cpv. 3 lett. b e art. 10 cpv. 1 lett. a LIVA)
1Per le forniture di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera b LIVA l’assoggettamento del fornitore della prestazione decorre dall’entrata in vigore della presente ordinanza, se con tali forniture ha realizzato nei 12 mesi precedenti una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi e se è presumibile che nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore dell’ordinanza eseguirà prestazioni simili.
2Per le imprese estere che non hanno uno stabilimento d’impresa in territorio svizzero e che nei 12 mesi precedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza hanno eseguito prestazioni imponibili in territorio svizzero, l’esenzione dall’assoggettamento termina al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza se nel corso di questi 12 mesi l’impresa ha realizzato in territorio svizzero o all’estero una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta e se è presumibile che anche nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore dell’ordinanza eseguirà prestazioni imponibili in territorio svizzero. Se le prestazioni non sono state eseguite per tutti e 12 i mesi, la cifra d’affari è riportata su un anno intero.
… In nome del Consiglio federale svizzero
La Presidente della Confederazione: Doris Leuthard
Il Cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr