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Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 18 pagine

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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto RU ...

e. per la parte dell’importo pagato nell’ambito della liquidazione dei danni eccedente il valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.

Art. 64

Abrogato

Art. 77 cpv. 2 lett. e e cpv. 3

2Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che:

e. realizzano più del 50 per cento della loro cifra d’affari con prestazioni imponibili eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo, se le persone coinvolte sono poste sotto una direzione unica.

3I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non possono optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27, 29 e 30 LIVA. Se l’imposta viene comunque menzionata nella fattura, l’importo indicato va versato all’AFC con riserva di quanto esposto all’articolo 27 capoverso 2 LIVA.

Art. 78 cpv. 3

3Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente deve applicare il metodo di rendiconto effettivo per almeno tre anni prima di poter passare al metodo delle aliquote saldo. Il passaggio anzitempo è possibile in concomitanza con ogni adeguamento dell’aliquota saldo corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.

Art. 79 cpv. 3

3In caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio né sui beni d’investimento. Resta salva una correzione giusta l’articolo 93, se dal momento del passaggio i beni immobili vengono utilizzati in minor misura per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Art. 81 cpv. 5

5In caso di passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio né sui beni d’investimento. Resta salvo uno sgravio fiscale successivo giusta l’articolo 32 LIVA, se dal momento del passaggio le scorte di merci, i mezzi d’esercizio o i beni d’investimento vengono utilizzati in maggior misura per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Art. 82 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b

2Al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti l’imposta sul valore attuale dei beni immobili va conteggiata all’aliquota normale in vigore al momento se: