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Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 18 pagine

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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto RU ...

d. ha ricevuto nell’ambito di una liquidazione dei danni, se gli importi pagati eccedono il valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.

2bisLa procedura di cui al capoverso 2 si applica per analogia quando si acquistano pezzi da collezione secondo l’articolo 48b per rivenderli.

Art. 93 cpv. 1 lett. b

1Se un bene immobile non è più utilizzato nell’ambito dell’attività imprenditoriale del contribuente o viene destinato a un’attività esclusa dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA, l’imposta va conteggiata sul valore attuale all’aliquota normale in vigore al momento se:

b. il contribuente ha acquistato il bene nell’ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo.

Art. 94 cpv. 1 lett. a–c, 3 e 4

1Fatto salvo l’articolo 93, le prestazioni a persone strettamente vincolate vanno considerate nel rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo come segue:

a. abrogata

b. abrogata

c. i beni e le prestazioni di servizi vanno conteggiati all’aliquota saldo autorizzata alla controprestazione pagata, ma almeno al valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti;

3Alle persone strettamente vincolate che fanno parte del personale si applica il capoverso 2.

4Le prestazioni che devono figurare nel certificato di salario ai fini delle imposte dirette sono considerate come eseguite a titolo oneroso. L’imposta deve essere calcolata sull’importo determinante anche per le imposte dirette.

Art. 95 Vendita di mezzi d’esercizio e beni d’investimento

(Art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

La vendita di mezzi d’esercizio e beni d’investimento che non sono stati impiegati esclusivamente per l’esecuzione di prestazioni escluse dall’imposta va conteggiata all’aliquota saldo autorizzata. Se sono state autorizzate due aliquote saldo e il mezzo d’esercizio o il bene d’investimento è stato utilizzato in entrambe le attività, le controprestazioni vanno conteggiate all’aliquota saldo più elevata.

Art. 97 cpv. 1, 3 e 4

1Le istituzioni affini di cui all'articolo 37 capoverso 5 LIVA sono segnatamente i consorzi comunali e gli altri raggruppamenti di collettività pubbliche, le parrocchie, le scuole e gli internati privati, gli ospedali privati, i centri medici, i centri di riabilitazione, le case di cura, le organizzazioni private Spitex, le case di riposo, le case di cura, le residenze per anziani, le imprese attive nel sociale come i laboratori per disabili, le residenze e le scuole speciali, i gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche, le assicurazioni cantonali di edifici, le cooperative idriche, le imprese di trasporto pubblico, le corporazioni forestali di diritto