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Consultazione 2016/62: Revisione dell'ordinanza sull'IVA · 18 pagine

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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto RU ... Art. 52 Carattere pubblicitario

(Art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 e lett. abisLIVA)

1I prodotti stampati ed elettronici hanno carattere pubblicitario se a livello di contenuti l’intento principale è quello di propagandare le attività commerciali dell’editore o di un terzo che lo sostiene.

2Sono considerate terzi che sostengono l’editore le persone e le imprese per cui l’editore opera o da questi controllate nonché le altre persone strettamente vincolate ai sensi dell’articolo 3 lettera h LIVA.

3È considerata pubblicità sia la pubblicità diretta, come la pubblicità e le inserzioni, sia quella indiretta, come gli articoli pubbliredazionali e i comunicati pubblicitari.

Art. 60

Abrogato

Titolo prima dell’art. 62

Sezione 2: Deduzione dell’imposta precedente fittizia

Art. 62 Metalli e pietre preziosi

(Art. 28a cpv. 1 lett. a LIVA)

Non sono considerati beni mobili accertabili i metalli preziosi delle voci di tariffa doganale 7106–71124 e le pietre preziose delle voci di tariffa doganale 7102–7105.

Art. 63 Diritto alla deduzione dell’imposta precedente fittizia

(Art. 28a cpv. 1 e 2 LIVA)

1Se vengono acquistati unicamente beni mobili accertabili a un prezzo complessivo, è ammessa la deduzione dell’imposta precedente fittizia.

2La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa se nel prezzo complessivo sono compresi pezzi da collezione ai sensi dell’articolo 24a LIVA o beni mobili non accertabili e non sia possibile determinare approssimativamente la quota percentuale del prezzo d’acquisto relativa agli oggetti di cui all’articolo 28a LIVA.

3La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa:

a. se al momento dell’acquisto del bene è stata applicata la procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA;

b. se il contribuente ha importato il bene;

c. se sono stati acquistati beni di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b e capoverso 2;

d. se il contribuente ha acquistato il bene in territorio svizzero da una persona che ha importato tale bene in esenzione d’imposta;

4 RS 632.10, allegato