Progetto
Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto
federale di cui all’articolo 90 capoverso 3 della legge. Le riserve sinora esistenti secondo l’articolo 111 capoverso 1 degli assicuratori secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera c della legge sono trasposte nelle loro riserve.
II
L’ordinanza del 24 gennaio 199611 sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati è abrogata.
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione: Johan Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione: Walter Turnherr
11 RU 1996 698, RU 1996 3071, RU 1998 151, RU 1998 1822, RU 2000 187, RU 1999 2549, RU 2000 242, RU 2002 3950