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Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 20 pagine

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federale di cui all’articolo 90 capoverso 3 della legge. Le riserve sinora esistenti secondo l’articolo 111 capoverso 1 degli assicuratori secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera c della legge sono trasposte nelle loro riserve.

II

L’ordinanza del 24 gennaio 199611 sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati è abrogata.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Johan Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione: Walter Turnherr

11 RU 1996 698, RU 1996 3071, RU 1998 151, RU 1998 1822, RU 2000 187, RU 1999 2549, RU 2000 242, RU 2002 3950