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Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 20 pagine
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3 Nei limiti degli articoli 48 e 54 della legge, l’assicurato può scegliere liberamente gli ospedali e le case di cura con cui è stata stipulata una convenzione tariffale e di collaborazione.
Titolo prima dell’articolo 69a
Capitolo 1b: Fatturazione
Art. 70 Tariffe
1 Per l’approntamento delle tariffe sono applicabili per analogia:
a. l’articolo 43 capoversi 2, 3 e 4 secondo periodo della legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie (LAMal);
b. l’articolo 49 capoversi 1, 3, 4, 5 e 6 LAMal.
2 Le tariffe devono essere calcolate secondo criteri economici e occorre considerare una struttura adeguata delle tariffe. La tariffa può coprire al massimo i costi della prestazione comprovati in modo trasparente e i costi necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni.
Art. 70a Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni
L’ordinanza del 3 luglio 20025 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) si applica per analogia agli ospedali e alle case di cura di cui all’articolo 56 capoverso 1 della legge. Sono autorizzati a consultare i documenti le autorità della Confederazione competenti in materia, l’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF e i partner tariffali.
Art. 70b Rimunerazione delle cure ambulatoriali
1 Per la rimunerazione delle cure ambulatoriali gli assicuratori stipulano con le persone che esercitano una professione medica, il personale paramedico, gli ospedali e le case di cura nonché le imprese di trasporto e di salvataggio convenzioni tariffali e di collaborazione a livello nazionale. Le tariffe per singola prestazione si basano su strutture tariffali uniformi, stabilite a livello nazionale, determinanti per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 43 capoverso 5 LAMal6.
2 Il termine per la disdetta di convenzioni tariffali e di collaborazione è di almeno sei mesi.