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Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 20 pagine

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2 Sono considerate case di cura conformemente all’articolo 22 capoverso 3 della legge gli istituti destinati alla terapia successiva o alla riabilitazione in ambito ospedaliero che, posti sotto direzione medica, dispongono del necessario personale specializzato e delle installazioni adeguate allo scopo.

Art. 13 Tariffe

1 Per l’approntamento delle tariffe sono applicabili per analogia:

a. l’articolo 43 capoversi 2, 3 e 4 secondo periodo della legge federale del 18 marzo 199418 sull’assicurazione malattie (LAMal);

b. l’articolo 49 capoversi 1, 3, 4, 5 e 6 LAMal.

2 Le tariffe devono essere calcolate secondo criteri economici e occorre considerare una struttura adeguata delle tariffe. La tariffa può coprire al massimo i costi della prestazione comprovati in modo trasparente e i costi necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni.

Art. 13a Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni

L’ordinanza del 3 luglio 200219 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie è applicabile per analogia agli ospedali e alle case di cura di cui all’articolo 22 capoversi 2 e 3 della legge. Sono autorizzati a consultare i documenti le autorità della Confederazione competenti in materia, l’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF e i partner tariffali.

Art. 13b Rimunerazione delle cure ambulatoriali

1 Per la rimunerazione delle cure ambulatoriali l’assicurazione militare stipula con le persone che esercitano una professione medica, il personale paramedico, gli ospedali e le case di cura nonché le imprese di trasporto e di salvataggio convenzioni tariffali e di collaborazione a livello nazionale. Le tariffe per singola prestazione si basano su strutture tariffali uniformi, stabilite a livello nazionale, determinanti per

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 43 capoverso 5 LAMal20.

2 Il termine per la disdetta di convezioni tariffali e di collaborazione è di almeno sei mesi.

Art. 13c Rimunerazione delle cure ospedaliere

1 Per la rimunerazione delle cure ospedaliere, del vitto e dell’alloggio in sala comune di un ospedale l’assicurazione militare stipula convenzioni tariffali e di collabora-

18 RS 832.10

19 RS 832.104

20 RS 832.10