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Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 20 pagine

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Art. 95 cpv. 2

2 La cassa suppletiva notifica l’affiliazione all’assicuratore e al datore di lavoro interessati mediante decisione formale ai sensi dell’articolo 49 LPGA. L’articolo 52 della legge è applicabile.

Art. 95a Compiti della cassa suppletiva in caso di eventi di grandi proporzio-

ni

1 Nel caso di eventi di grandi proporzioni la cassa suppletiva stabilisce i supplementi di premio in modo unitario ai sensi dell’articolo 90 capoverso 4 della legge per tutti gli assicuratori di cui all’articolo 68 della legge ogni anno in per mille del guadagno assicurato per ogni branca assicurativa in modo che possano essere presumibilmente coperti i costi correnti secondo le comunicazioni dei singoli assicuratori sulla stima del costo del danno complessivo e sui pagamenti effettuati. Il costo del danno complessivo è stimato secondo criteri attuariali riconosciuti.

2 Il fondo di compensazione rimborsa agli assicuratori il costo causato dall’evento di grandi proporzioni per i danni e il trattamento dei sinistri che supera la soglia di un evento di grandi proporzioni di cui all’articolo 78 capoverso 1 della legge. La soglia è calcolata separatamente per gli infortuni professionali e per gli infortuni non professionali.

3 Il costo del danno cagionato dall’evento di grandi proporzioni fino alla soglia di cui all’articolo 78 capoverso 1 della legge è ripartito tra gli assicuratori in modo che le quote dei singoli assicuratori siano proporzionali ai danni complessivi di loro competenza. La cassa suppletiva provvede ai necessari pagamenti compensativi tra gli assicuratori.

4 La cassa suppletiva può rimborsare in modo definitivo i crediti degli assicuratori prima che tutti i danni causati da infortunio siano completamente trattati. In caso di scioglimento del fondo di compensazione, i fondi restanti per gli infortuni professionali sono rimborsati alle imprese assicurate e per gli infortuni non professionali ai loro dipendenti mediante la riduzione dei premi netti.

5 La cassa suppletiva tiene una contabilità aggregata del fondo. Disciplina in un regolamento l’organizzazione del fondo di compensazione e i dettagli concernenti lo svolgimento del finanziamento.

Art. 98 Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche

1

Servizi dell’amministrazione pubblica o aziende pubbliche formano un’entità unica se sono distinti dal profilo organizzativo e tengono una contabilità propria. Dette entità devono essere assicurate presso lo stesso assicuratore.

2

Le amministrazioni pubbliche esercitano il diritto di scelta presentando all’assicuratore designato una proposta scritta d’assicurazione indicante le entità da affiliare.