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Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 20 pagine
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5 L'articolo 24 capoversi 4 e 5 si applica per analogia.
2. Ordinanza del 19 dicembre 198316 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Sostituzione di un termine
In tutta l’ordinanza «INSAI» è sostituito con «Suva».
Art. 1 cpv. 1
Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro sono applicabili a tutte le aziende i cui dipendenti eseguono lavori in Svizzera.
Art. 92 Destinazione del premio supplementare
1 La destinazione dei premi supplementari si basa sulle decisioni della commissione di coordinamento.
2 La Suva amministra i premi supplementari su incarico della commissione di coordinamento e tiene una contabilità separata appositamente contrassegnata. Quest'ultima va trasmessa ogni anno, entro la fine di giugno dell’anno successivo, corredata di rapporto, al Consiglio federale per approvazione.
3 I dettagli dell’amministrazione devono essere disciplinati in un contratto stipulato tra la commissione di coordinamento e la Suva.
3. Ordinanza del 10 novembre 199317 sull’assicurazione militare
Art. 9a Principi delle cure
1 L’assicurazione militare garantisce cure sufficienti, di qualità e appropriate degli assicurati a costi il più possibile convenienti.
2 Le cure mediche e i mezzi ausiliari sono appropriati se sono idonei e necessari a conseguire l’obiettivo legale ragionevolmente commisurato tra costi e benefici secondo le circostanze concrete del caso specifico.
Art. 11 Rubrica e capoversi 1 e 2
Ospedali, case di cura e centri d’accertamento medico
1 Sono considerati ospedali conformemente all’articolo 22 capoverso 3 della legge gli stabilimenti svizzeri e i reparti di quelli destinati alla cura ospedaliera di affezioni, se sono posti sotto una direzione medica permanente, dispongono del necessario personale curante specializzato e delle installazioni mediche adeguate allo scopo.
16 RS 832.30
17 RS 833.11