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Consultazione 2016/7: Revisione dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 20 pagine

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5 L'articolo 24 capoversi 4 e 5 si applica per analogia.

2. Ordinanza del 19 dicembre 198316 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Sostituzione di un termine

In tutta l’ordinanza «INSAI» è sostituito con «Suva».

Art. 1 cpv. 1

Le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro sono applicabili a tutte le aziende i cui dipendenti eseguono lavori in Svizzera.

Art. 92 Destinazione del premio supplementare

1 La destinazione dei premi supplementari si basa sulle decisioni della commissione di coordinamento.

2 La Suva amministra i premi supplementari su incarico della commissione di coordinamento e tiene una contabilità separata appositamente contrassegnata. Quest'ultima va trasmessa ogni anno, entro la fine di giugno dell’anno successivo, corredata di rapporto, al Consiglio federale per approvazione.

3 I dettagli dell’amministrazione devono essere disciplinati in un contratto stipulato tra la commissione di coordinamento e la Suva.

3. Ordinanza del 10 novembre 199317 sull’assicurazione militare

Art. 9a Principi delle cure

1 L’assicurazione militare garantisce cure sufficienti, di qualità e appropriate degli assicurati a costi il più possibile convenienti.

2 Le cure mediche e i mezzi ausiliari sono appropriati se sono idonei e necessari a conseguire l’obiettivo legale ragionevolmente commisurato tra costi e benefici secondo le circostanze concrete del caso specifico.

Art. 11 Rubrica e capoversi 1 e 2

Ospedali, case di cura e centri d’accertamento medico

1 Sono considerati ospedali conformemente all’articolo 22 capoverso 3 della legge gli stabilimenti svizzeri e i reparti di quelli destinati alla cura ospedaliera di affezioni, se sono posti sotto una direzione medica permanente, dispongono del necessario personale curante specializzato e delle installazioni mediche adeguate allo scopo.

16 RS 832.30

17 RS 833.11